La Thailandia e la pensione

Come percepire la pensione INPS all’estero (al lordo delle imposte)

C’era una volta un paradosso -Piergiorgio Odifreddi – Ed.Einaudi

PREMESSA – «Questo post contiene almeno un errore. Ci si potrebbe aspettare che per verificare la cosa sia necessario leggere l’intero post. E invece lo sappiamo già fin d’ora. Infatti, se ci sono errori, ci sono. E se non ce ne sono, c’è quello che dice: “Questo post contiene almeno un errore”. Dunque sappiamo che in questo post un errore c’è, anche se non sappiamo ancora qual è.»

Faccio mio (sostituendo “libro” con “post) l’incipit del libro di Piergiorgio Odifreddi (C’era una volta un paradosso – Ed. Einaudi) innanzi tutto perché tratterò un argomento che non conosco approfonditamente, non sono un esperto fiscalista e, secondo motivo, perché nell’affrontare l’argomento mi è parso di essere dinnanzi ad una situazione “paradossale”. Ma cos’è un paradosso? Secondo Wikipedia“un paradosso è un ragionamento che appare contraddittorio, ma che deve essere accettato, oppure un ragionamento che appare corretto, ma che porta a una contraddizione: si tratta, secondo la definizione che ne dà Mark Sainsbury, di “una conclusione apparentemente inaccettabile, che deriva da premesse apparentemente accettabili per mezzo di un ragionamento apparentemente accettabile”.

RESIDENTE ALL’ESTERO – Sono cittadino italiano, pensionato INPS e da qualche anno residente all’estero. Risiedendo in Thailandia mi ero chiesto se mai esisteva un qualche accordo fiscale tra i due stati, Italia e Thailandia; la risposta che trovai fu la CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA D’ITALIA ED IL REGNO DI THAILANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

Nel leggere la Convenzione (Articolo 4 – Domicilio fiscale – nel prosieguo userò la definizione “residenza fiscale”), si evince che io non sono pienamente residente in Thailandia. Questo perché non ho residenza fiscale in Thailandia, quindi: vero che la mia residenza anagrafica è in Thailandia (almeno per l’Italia – essendo io iscritto all’AIRE -) ma la mia residenza fiscale è ancora in Italia, ma posso chiedere di spostarla in Thailandia rientrando, di fatto, tra i residenti all’estero secondo i termini della Convenzione bilaterale.

Leggiamo cosa dice la Convenzione riguardo la tassazione delle Pensioni.

Articolo 18 – Pensioni
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente se l’onere di tali pagamenti è sostenuto da un’impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.

A me pare chiaro, perché così leggo:

Art. 18, comma 1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19 (che tratta di “funzioni pubbliche”), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente (io residente in Thailandia anche fiscalmente – come definito in Art.4) in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato (la mia pensione è imponibile in Thailandia)

Ma poi c’è il comma 2 da leggere: 

Art 18, comma 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (attenzione quel che è stato scritto in precedenza deve essere implementato da questa specifica) le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente (io residente in Thailandia – sempre come definito in Art.4sono imponibili nell’altro Stato contraente (ovvero sono imponibili in Italia) se l’onere di tali pagamenti è sostenuto da un’impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata (per me, l’INPS è impresa di detto altro Stato – ma, per questo, basta leggere l’Art. 5 della Convenzione).

Se volevo sapere “come stavano le cose”, le “cose” erano chiare ed indiscutibili. Io, pensionato INPS residente in Thailandia, anche se avessi richiesto il domicilio fiscale in Thailandia, ero soggetto ad imposizione fiscale in Italia.

IL PARADOSSO – Discorso chiuso? No di certo, perché esiste internet e, a voler parafrasare il Faletti di Drive In, “il paese è piccolo e la gente mormora.”

In rete si legge di pensionati INPS che ricevono la pensione all’estero (Thailandia compresa) al lordo delle imposte e, con la scoperta della Convenzione Bilaterale, sono venuto a conoscenza di una interrogazione parlamentare del 2008 che, trattando  il problema della doppia imposizione sulle pensioni, specificatamente tra Italia e Thailandia, riceveva in risposta dell’INPS: 

15 luglio 2oo9 – Ultima precisazione sulla fiscalità bilaterale.
“Pertanto, l’INPS può, per la generalità delle pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità, previa presentazione della certificazione di residenza fiscale rilasciata dalle competenti Autorità thailandesi, non applicare la ritenuta alla fonte prevista dalla vigente normativa interna sulle pensioni erogate a residenti in Thailandia ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della citata Convenzione.“

L’apparente inesistenza del comma 2 dell’Art.18 della Convenzione, era stato anche in precedenza ribadito dall’Agenzia delle Entrate:

“Parere espresso il 9 novembre 2005 dall’Agenzia entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, Ufficio fiscalità internazionale, Prot. 2005/160021, ove ad uno specifico quesito risponde che nel caso delle pensioni dell’Inps «non può revocarsi in dubbio l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione, in cui si stabilisce il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza»”

Insomma, oltre a non trattare il comma 2 della Convenzione, si mettono nel medesimo calderone le diverse tipologie di pensione INPS pur implicitamente separate nella Convenzione medesima (cessato impiego) e, senza alcun riferimento ai pensionati statali (Art.19). Si afferma che le pensioni INPS dei pensionati residenti all’estero (nella risposta INPS si precisa: in Thailandia), si possono erogare al lordo. 

La situazione si era fatta “paradossale” anche perché sia INPS che Agenzia delle Entrate dicono di poter fare “una cosa” ma continuano a farne anche “un’altra”.

“Novembre 2011 – l’Inps …  abrogando di fatto un accordo internazionale vigente muta unilateralmente ed arbitrariamente l’interpretazione dell’accordo e comincia a trattenere alla fonte IRPEF sulle pensioni erogate a cittadini italiani residenti nel paese latino-americano dove questi cittadini stanno regolarmente pagando imposte dovute al Paese di residenza” (Ecco cosa accade da 9 anni ai pensionati italiani residenti all’estero).

Agenzia delle entrate

L’INTERPELLO – Per uscire dal paradosso decisi di chiedere lumi all’Agenzia delle Entrate. Fare domande ufficiali ad un ente pubblico non risulta immediatamente semplice, bisogna inoltrare un interpello e, soprattutto, inoltrarlo con tutti i crismi richiesti. Nell’interpello esposi la mia interpretazione della Convenzione Italia-Thailandia (come leggete sopra) e la risposta INPS all’interrogazione parlamentare. Poi evidenziai la mia attuale residenza fiscale (in Italia) ed i miei dubbi, se del caso avessi richiesto la residenza fiscale in Thailandia.

L’incongruenza tra “accordi bilaterali” (imposizione fiscale in Italia e nessuna pretesa dal fisco thailandese, in base alla Convenzione) e la “prassi praticata” (pagamento della pensione al lordo delle imposte e tassazione in Thailandia), a mio modo di vedere,  mi esponeva al rischio di possibili reinterpretazioni della “prassi in corso”. Detta in soldoni: se “questi” cambiano idea e dalla prassi attuale si ritorna alla secca interpretazione degli accordi bilaterali, si corre il rischio di sentirsi richiedere dal fisco italiano le imposte non pagate, e “questi” mica aspettano che io restituisca i soldi, “questi” me li prelevano dalle pensioni future.

Evidentemente non feci errori nell’inoltro dell’interpello perché dopo 5 mesi arrivò la risposta (maggio 2013). La mia domanda veniva, analizzata e sintetizzata da un addetto che, in sintesi, scriveva: “l’interpellante, viste le discordanze normative, chiede dei chiarimenti”. Il dirigente preposto a rispondermi, invece, non entrava in nessun argomento, mi scriveva solo: “Lei continui a fare come fa ora.”
La risposta non è paradossale,  è illuminante. 

PENSIONATI ALL’ESTERO – Oggi il numero di pensionati italiani che vanno a risiedere all’estero è in continua crescita. INPS parla di circa 500.000 italiani che ricevono la loro pensione all’estero (ma non specifica se al netto o al lordo delle imposte) e detta specifiche regole per incassare la pensione al lordo, tra queste trova spazio un riferimento alle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che, nel caso delle pensioni erogate al lordo in Thailandia, contraddice quanto la stessa INPS afferma, nella sua risposta alla sopracitata interrogazione parlamentare, in quanto definisce “prevalenti gli accordi bilaterali” e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato la mia interpretazione della Convenzione bilaterale.

Par di capire, sempre ascoltando i mormorii del piccolo paese, che le normative nazionali, se in contrasto con le normative internazionali, ma vuoi anche solo per non trovarsi in disaccordo con un paese estero, non trovano applicazione. 

Quindi diciamo: “questi ci provano”. Sia INPS che Agenzia delle Entrate (ma anche lo Stato quando stipula accordi bilaterali) provano a trattenere le imposte in Italia e per farlo mantengono un comportamento normativo ambiguo. Ma oggi pare evidente che questo modo di fare si scontra col numero crescente di pensionati italiani che vanno a risiedere all’estero. Motivo per cui sia INPS che Agenzia delle Entrate non attuano la normativa italiana ma si accontentano di non darle sufficiente chiarezza per poter mantenere aperta la porta delle entrate fiscali italiane senza negare, comunque, possibili entrate fiscali a qualche paese estero.

In definitiva: dato il fatto che nessun contribuente ama pagare le imposte ma tutti gli Stati amano incassarle, direi che, stante la prassi normativa prevalente, fatti salvi casi particolari legati alla tipologia di pensione, di  nazione estera (paradisi fiscali) e particolari Convenzioni bilaterali, tutti i pensionati italiani residenti anagraficamente e fiscalmente all’estero possono chiedere di incassare la pensione al lordo delle imposte.

Ora si aprirebbero altri argomenti che, chi vorrà, dovrà affrontare da solo.

Il primo è quello relativo alla convenienza o meno, sotto l’aspetto economico, del trasferimento della residenza fiscale. Qui trovate le aliquote IRPEF del fisco thailandese. Ciascuno farà  i propri conti confrontando i due sistemi impositivi (in Thailandia non esiste sostituto d’imposta, tutti sono chiamati a “dichiarare”) e le relative aliquote IRPEF.
L’altro argomento, l’aspetto sociale (servizi e welfare), non credo sia inutile. Vale la pena chiedersi quale “ritorno” abbiamo dai soldi che spendiamo in imposte. E qui, ancor di più, conta solo il giudizio del singolo.

Ognuno per sé e Dio per tutti.

 

Tiziano Matteucci
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"Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui." (Dante Alighieri - Inferno, V). Per il resto non c'e' molto da dire. Pensionato italiano che ora risiede in una cittadina del nord ovest della Thailandia per un assieme di causalità e convenienze ... c'è solo una cosa certa: "faccio cerchi sull'acqua ... per far divertire i sassi" (Premdas)
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4 Responses to La Thailandia e la pensione

  1. alessandro says:

    Complimenti per il post, molto dettagliato…..ma come pensionato e residente(fiscalmente) in thailandia da circa otto anni la mia sede INPS (pistoia) non mi ha accettato la richiesta di detassazione e neppure l AGENZIA DELLE ENTRATE, ho fatto tutto quello che hai descritto sul tuo post ma è stato inutile. tre anni di contatti e viaggi a vuoto…tutto inutile non ne vogliono sapere….anzi ultimamente mi hanno tassato di più la pensione perchè sono residente all estero…incredibile!!! ho contattato qualche avvocato on line ma mi hanno sconsigliato di procedere contro questi sarebbe una battaglia persa e con spese non per le mie tasche.
    Vorrei riprovarci ma solo al pensiero mi viene lo stress e io voglio vivere tranquillo…comunque in tutti i post che ho letto sulla pensione in thailandia il tuo è quello che è più chiaro..complimenti!!
    Alessandro

  2. tizianomatteucci says:

    Forse troppo “dettagliato”, Alessandro, ma l’argomento non ammette sintesi e/o semplicità e, di certo, poco interessa chi non è al momento pensionato, ma verrà anche il loro tempo.

    Purtroppo, per un malaugurato errore gestionale, sono scomparsi tutti i vecchi commenti del post (di tutti i post) tra cui quello di un connazionale nelle tue medesime condizioni, anni di inutili tentativi per ottenere la pensione al lordo in Thailandia.

    A lui consigliavo l’utilizzo di una delle molte agenzie (quasi tutte con sede a Bangkok) che offrono il servizio apposito anche se, ma nel post non lo scrissi, una mia richiesta di delucidazioni ad un’agenzia per avere lumi sulle incongruenze applicative della normativa non ha mai avuto risposta.

    Alla fine, l’unico dato certo è la sostanziale differenza tra accordi bilaterali.
    L’accordo Italia/Australia, ad esempio, prevede specificatamente che tutte le pensioni italiane sino pagate al lordo.
    Insomma un caos che mi ha portato alla conclusione finale del post.

    Servirebbe un riordino del sistema impositivo italiano nei confronti dei residenti all’estero.
    Al momento gli iscritti AIRE non hanno uno status fiscale uniforme e questo a seguito delle diverse convenzioni bilaterali e delle “strane” normative interne.

    Oggi un residente all’estero (AIRE) risulta di base NON residente fiscalmente all’estero (pur in presenza di esclusione dal Servizio Sanitario Nazionale), ma se decide di iscriversi al sistema fiscale della nazione in cui risiede (dimostrando l’iscrizione al sistema fiscale) deve essere liberato da ogni obbligo fiscale italiano e, come un qualsiasi “straniero”, adempirà solo agli obblighi fiscali derivanti da questo status.
    Allo stesso modo, un residente all’estero (AIRE) che decide di mantenere la “residenza fiscale” in Italia deve essere considerato fiscalmente alla stregua dei residenti (ad esempio: mantiene l’iscrizione al SSN, l’abitazione principale esente IMU … altrimenti a che fine paga IRPEF e relative addizionali?).

    Insomma un’uniformità basata solo sulla scelta del singolo contribuente e non dall’amministrazione fiscale (e dal suo caos).

    Perdona la lungaggine, grazie per le lodi, cerco di fare il meglio anche se non è sempre facile. Un saluto.

    • Caro Tiziano , hai descritto con precisione tutta la questione, ora essendo anche io un pensionato INPS con intenzione di stabilirmi in Tailandia , dopo aver interpellato diversi commercialisti sono ancora più confuso , lo scorso anno mi sono iscritto all’aire (iscrizione fatta al consolato di Bangkok a giugno e trasmessa è registrata all’anagrafe del mio comune terni in data 11 luglio 2016 . Per questo anno mi hanno consigliato di pagare le tasse in Italia ma non più col 730 bensì con l’unico perché iscritto,aire . Poi dal prossimo anno iniziare a pagarle in Tailandia . Vorrei sapere te cosa hai poi deciso , se continui a pagare le tasse in Italia o paghi in Tailandia e ricevi la pensione li al lordo . E vorrei un tuo consiglio su come spostare residenza fiscale ( ho casa un figlio,che studia e auto in Italia ) e su quello che mi consigli visto che qui è’ un caos totale e non vorrei avere brutte sorprese . Un caro saluto Gianni.

      • tizianomatteucci says:

        Caro Gianni, il tuo messaggio appare solo ora (disperso nei meandri del blog) ma te ne eri accorto pure tu.
        Aggiungo solo una notizia, appresa da poco, al nostro scambio di informazioni (in altra sede).
        Il Portogallo offre una riduzione fiscale (se non ricordo male per 10 anni) ai pensionati stranieri che ivi si trasferiscono… se interessa.