Residenti all’estero (AIRE), IMU, TARI, TASI – aggiornamento dicembre 2015

Gazzetta Ufficiale

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Questo importante aggiornamento, al post pubblicato a metà maggio, trova la sua origine dai commenti di alcuni lettori ed in particolare di un commentatore che, in estrema sintesi, mi informa che l’interpretazione della L. 23 maggio 2014, n. 80, così come interpretata dal suo comune di residenza – ed avallata da uno studio legale-tributario a cui si è rivolto – rende evidente che:

” … l’interpretazione ormai acclarata della norma è che si riferisce a cittadini italiani residenti all’estero che ricevono la pensione DAL Paese estero di residenza e non dall’Italia. Io, per esempio, vivo in Belgio e per essere beneficiario della norma dovrei ricevere una pensione dallo stato belga.”

La mia interpretazione della legge

Questo dice la legge:
“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

Quando venne pubblicata (inizio 2014) già appariva scritta con i piedi, la legge inizia con:
Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: …”.
Non un verbo al futuro ma al presente. Ciò ha consentito alle amministrazioni locali (non molte), che avevano concesso la parificazione ad immobile principale secondo la vecchia norma che si aboliva, di chiedere (a metà 2014) il pagamento dell’IMU (come 2a casa per tutto l’anno 2014) a tutti i residenti all’estero, in precedenza beneficiati, pur in presenza di un futuro beneficio per i soli ‘pensionati’ (stabilire quali siano i pensionati beneficiari della nuova norma è argomento di questo post).

Detto questo, veniamo alla “mia interpretazione” della norma che, in effetti, contiene una frase dubbia – frase di seguito in grassetto – sulla quale ho a lungo riflettuto prima di pubblicare il precedente post.
“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

Appare subito evidente che, se togliamo la frase incriminata, tutto scorre liscio come l’olio:
“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

Ma la frase c’è ed ha un significato, un valore ben preciso, indica gli unici beneficiari dell’agevolazione all’interno degli italiani iscritti all’AIRE.

Quale significato dare alla frase: “…, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, …”?
Io sono pensionato INPS dal 2008 ed in quel momento ero residente in Italia, quindi: già pensionato nel mio Paese di residenza.
Io sono pensionato INPS dal 2008 e sono residente all’estero dal 2009, quindi: già pensionato nel mio Paese di residenza.

(Nel caso vi fossero dubbi sul cambio di rispettivo con mio, di seguito il significato di rispettivo secondo due noti dizionari italiani:
1. Che si riferisce a ciascuna delle persone o delle cose che si sono nominate in precedenza: due scatole con i rispettivi coperchi
2. Che si riferisce a ciascuno, o è proprio di ciascuno degli elementi di un gruppo o di una serie: finito il congresso, i partecipanti ripartirono per raggiungere le r. sedi (ciascuno la propria); erano presenti tutti gli impiegati con le r. mogli; le bottiglie erano allineate negli scaffali ciascuna col r. cartellino (possono concorrere, spec. nell’ultimo esempio, suo, proprio, o relativo, che sono sempre da preferire quando si tratti di persona o cosa singola: una spada col proprio fodero, o col relativo fodero.)

La mia interpretazione è stata quella di considerarla un’evidenziazione nei confronti di quanti, italiani residenti all’estero, percepivano la pensione NON dall’INPS ma da un ente straniero.

Ovvero: sei iscritto AIRE, sei pensionato? Bene, se soddisfi queste due condizioni hai diritto al beneficio, in qualunque paese estero tu sia residente ed indipendentemente dall’ente che eroga la tua pensione.

L’interpretazione della legge da parte del MEF (Ministero dell’economia e delle Finanze) – fonte

«L’equiparazione all’abitazione principale e, quindi, l’esenzione riguarda, oltre ai titolari di pensione erogata da uno stato estero nel quale l’interessato risiede, anche i titolari di pensione in convenzione internazionale. “Detta tipologia di pensione, – afferma testualmente la nota dei funzionari del MEF – al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata per entrambe le componenti a carico dei due Stati una pensione a tutti gli effetti”. Questo punto, che inizialmente era rimasto avvolto nell’incertezza e da alcuni addirittura contestato, è dunque risolto e in termini positivi.

Sul piano informativo, è da precisare che non potrà godere del beneficio il pensionato che risiede in un paese diverso da quello che eroga la sua pensione, autonoma o in regime di convenzione internazionale. La motivazione è che poiché si tratta di una norma di deroga da un criterio di ordine generale, la sua interpretazione non può che essere restrittiva.

Ultimo elemento di chiarezza riguarda la TARI e la TASI. I contribuenti che godono dei benefici appena indicati sono tenuti a pagare solo un terzo dell’ammontare complessivo.

Ora si può partire da questo dato di fatto sia per dare un’informativa più generalizzata ai comuni che per migliorare in futuro le stesse norme. Il nostro impegno rimane quello di favorire un’interpretazione positiva del beneficio a favore dei titolari di sola pensione italiana (circa cinquantamila) residenti all’estero e iscritti all’AIRE. In ogni caso, insistiamo sull’opportunità di emanare una circolare in merito da parte del MEF rivolta ai comuni al fine di avere un’interpretazione uniforme e positiva della norma.

(firmato dagli On.li Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi)

Conclusioni (mie)

A quanto pare l’interpretazione data dal MEF ha una valenza estremamente limitativa. Gli unici beneficiari sono i cittadini italiani residenti all’estero che percepiscono una pensione dal rispettivo stato estero (per alcune tipologie pare anche che non ci si possa trasferire altrove) che, mi pare di poter dire, sono per la maggior parte anche fiscalmente residenti all’estero.

Vorrei far notare che la norma non dice: “…, già pensionati dei rispettivi Paesi di attuale residenza, …”, dice: “…, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, …”.

A questo punto, oltre a restare fermo sulla mia interpretazione (con le eventuali conseguenze del caso – il mio Comune, quando ho inoltrato domanda di parificazione ad immobile principale, non ha avuto nulla da eccepire riguardo alla mia posizione ma, ovviamente, se recepisce questa diversa interpretazione verrò multato), per ora non posso che sperare che qualche lettore proponga la “propria interpretazione”.

Tiziano Matteucci
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"Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui." (Dante Alighieri - Inferno, V). Per il resto non c'e' molto da dire. Pensionato italiano che ora risiede in una cittadina del nord ovest della Thailandia per un assieme di causalità e convenienze ... c'è solo una cosa certa: "faccio cerchi sull'acqua ... per far divertire i sassi" (Premdas)
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19 Responses to Residenti all’estero (AIRE), IMU, TARI, TASI – aggiornamento dicembre 2015

  1. Pingback: IMU e AIRE - IMU e residenti all'estero nel 2015 | Asia blog

  2. Giovanni says:

    riguardo la riduzione di due terzi del pagamento TASI e TARI per l’abitazione principale per gl’italiani iscritti all’AIRE e residente all’estero. Il mio comune non riconosche la pertinenza C 6 come allegata allAbitazione principale e non riduce l’aliquota di due terzi. Testo del Comune È il caso di farvi rilevare che detta riduzione opera SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sulla SOLA UNITÁ IMMOBILIARE e non anche sulle pertinenze.(bisognerebbe rivedere questa frase e correggerla aggiungedo:SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su una SOLA UNITÁ IMMOBILIARE ed UNA PERTINENZA.

    • Caro Giovanni, la situazione in effetti è estremamente complicata.
      Innanzi tutto, ritengo che tu sia uno dei beneficiati dalla L.80 secondo l’unica interpretazione al momento disponibile e cioè:
      “sei un pensionato iscritto all’AIRE che percepisce una pensione erogata DAL paese in cui risiede” (ovvero: NON generico pensionato INPS ma titolare di un trattamento che, se pagato da INPS, viene definito: pensione internazionale).
      Dico questo in quanto la base del beneficio (TASI/TARI) parte dall’avere il requisito per beneficiare dell’esenzione IMU.

      Anche questa tua precisazione, comunque, rientra nella bolgia interpretativa creatasi.
      Un immobile A3 con pertinenza C6 (faccio un esempio) non viene citato direttamente dalla norma (L.80) anche se presumibilmente, trattando di immobile adibito ad abitazione principale, la normativa precedente (ICI/IMU) ha sempre compreso “immobile e pertinenza” e quindi questa “lettura” dell’imposizione TARI/TASI da parte del tuo Comune è sorprendente.

      Riguardo alla TARI, nel mio Comune la superficie su cui viene calcolata l’imposta – visibile dalla bolletta – corrisponde alla superficie utile di abitazione e pertinenza.

      Per TASI ho in corso chiarimenti (per il 2015) col mio Comune (imposta in abolizione, vedremo).

      Un saluto.

  3. Daniela says:

    Buonasera,

    intanto la ringrazio anticipatamente per la chiarezza con la quale ha affrontato il tema così contorto e spinoso, soprattutto per il lavoro NOTEVOLE di “Assemblaggio” informativo in questo minestrone normativo e fiscale!
    Comunque, navigando ho trovato questa risoluzione del Mef
    http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione_n._6-2015_IMU_TASI_e_TARI._Soggetti_iscritti_AIRE.pdf

    riporto dalla suddetta risoluzione :

    “In ordine, invece, al punto 3), occorre precisare che i cittadini italiani residenti all’estero
    possono percepire:
    a) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con
    quella versata in un Paese estero;
    b) pensioni italiane;
    c) pensioni autonome italiane e pensioni estere.
    Al riguardo, sentito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si ritiene che
    il regime di favore sin qui delineato riguardi esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal
    momento che solo in tali casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti
    risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”.

    Ancora non ho le idee chiare in merito.
    Spero di essere stata d’aiuto, se invece già eravate a conoscenza di questa risoluzione mi scuso per la ridondanza.
    Un saluto
    Daniela

    • Purtroppo, gentile Daniela, l’interpretazione che esponi mi è nota, altro post del 30 dicembre:
      http://www.asiablog.it/2015/12/30/aire-e-imu-imu-e-aire-un-riepilogo-del-2015/

      Attualmente è tutto chiaro se prendiamo l’interpretazione del MEF come “definitiva”.

      Beneficiati sono i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE che percepiscono
      una pensione pagata dal paese estero in cui risiedono (più le due tipologie specificate ai punti a e c).

      Questa interpretazione ha, ovviamente, un valore (quasi) definitivo ma mi sono permesso di richiedere al MEF dei chiarimenti
      in quanto, nel testo, la lingua italiana a me pare non dica quel che invece viene interpretato.
      Se mi rispondono comunque passeranno 5/6 mesi.

      Ne riparliamo, un saluto.

  4. suela ACCARDI says:

    Cosa mi dite per le pensioni percepite da cittadini italiani iscritti all’aire ed effettivamente residenti in Belgio ma erogate da un’Istituzione UE e non dall’amministrazione statale belga? Queste vengono conglobate nelle pensioni estere pur non essendo erogate dal Paese estero di residenza? Oppure tali cittadini italiani vengono semplicemente discriminati e resi invisibili?

  5. tiziano matteucci says:

    Invisibili non direi, secondo l’interpretazione ufficiale (che contesto) il binomio stato di residenza ed ente che eroga la pensione devono essere (sempre) i medesimi … se l’ente pensionistico è sovranazionale direi che si apre un nuovo fronte di contestazione (ma non conosco il contesto e forse esiste una qualche normativa al riguardo)

  6. Rosario Invincibile says:

    Secondo il mio punto di vista, io pensionato autonomo (INPS) dal 2008 residente in Italia sino a tutto il 2015 dove ho pagato IRPEF nonostante sia emigrato e iscritto aire nel corso dell’anno (AGOSTO 2015) sono stato, di conseguenza residente in Italia.Pertanto mi sono considerato GIA’ PENSIONATO NEL RISPETTIVO PAESE DI RESIDENZA DAL2015, al momento dell’entrata in vigore (ITALIA). Dal 2016 l’Inps mi riconosce la residenza all’estero (Bulgaria) e avendo fatto domanda contra la doppia imposizione percepisco quindi pensione lorda. Andiamo all’IMU sulla prima casa. Per il 2015 nulla da eccepire ho goduto esenzione come prima casa. Ma dal 2016 essendo GIA’ PENSIONATO nel rispettivo paese di residente dove ho percepito pensione, e lo continuo anche all’estero ecco che continuo ad avere l’agevolazione solo perchè lo status di pensionato nel ‘rispettivo paese di residenza’ l’avevo già diritto quesito appunto anche prima del 2015 sia in Italia che all’estero. Se emigravo all’estero in epoca successiva al 2015 e ad esempio percepivo pensione autonoma dal 2016 in poi non potevo più avere agevolazione IMU 1a casa. Viceversa se sono pensionato estero,qualunque sia la forma, importante che sia erogata da Fonte di previdenza statale o riconosciuta da leggi dello stato estero, allora è possibile equiparare a prima abitazione solo una e una sola abitazione in italia. Non è immaginabile che bisogna essere pensionati CONTEMPORANEAMENTE in due stati con doppia residenza o in alternativa perchè e solo così si interpreterebbe il senso della legge. Non si può pensare che a beneficiare dell’agevolazione IMU di residenti esteri sia una sparuta minoranza come ad esempio tutti i lavoratori Italiani o esteri che hanno lavorato in entrambi di stati coinvolti dalle rispettive residenze e che hanno totalizzato cumulativamente una pensione (i pochi) e non doppia pensione (impossibile). A scanso di equivoci io per maggiore tranquillità ho fatto richiesta di altra pensione estera, cioè quella integrativa. Voi sapete che se siete già pensionati, anche INPS, potete chiedere il pagamento di contributi al fine di usufruire un supplemento di pensione. Se uno ha dubbi chiedetelo all’INPS. Versate un capitale vostro al fine di ottenere un aumento di pensione,vedete cosa vi risponderanno. Ma dovete essere già pensionati anche.Ebbene questo quesito l’ho posto all’Istituto pensionistico del mio paese di residenza che è la Bulgaria. La Bulgaria non ha il sistema pensionistico come il nostro,le pensioni sono basse. Per questo motivo lo stato bulgaro ha emanato la legge che regolamenta i supplementi di pensioni sia per chi lavora, per chi contribuisce economicamente ma non ha ancora i requisiti di accesso alla pensione e i pensionati stessi che vogliono incrementare la pensione, A questo punto ho fatto richiesta di supplemento di pensione estera perchè ne godevo una in Italia. Mi hanno chiesto il certificato della mia pensione italiana con relativi ultimi 3 cedolini. Mi hanno fatto il calcolo del montante capitale da versare per avere una integrazione al minimo secondo le leggi bulgare. Ho versato una somma, non posso dirvelo esattamente per ovvie mie ragioni personali, ma poca somma in tutto, ora prendo una pensione integrativa di importo sotto le 100€ al mese. Cosa ho ottenuto? Due pensioni: una in Italia (INPS) e un’altra in Bulgaria, pensione suppletiva a quella che ho in Italia perchè siamo NELLA COMUNITÀ EUROPEA.
    Ditemi ora se, secondo il mio ragionamento , ho diritto all’esenzione IMU già indipendentemente dal fatto che percepisco pure pensione bulgara o no?

  7. tiziano matteucci says:

    (pagare l’IRPEF è in capo a tutti: residenti e non residenti)

    Comunque: la parificazione (di un solo immobile posseduto) a prima casa e conseguentemente: esenzione IMU, è accordata agli iscritti AIRE che percepiscono una pensione estera dallo Stato in cui risiedono.

    Quindi: facendo valere la pensione bulgara, direi che non devi pagare l’IMU (su un solo immobile) dall’anno in cui hai acquisto la residenza in Bulgaria.

    Ma il sistema fiscale italiano spesso riserva sorprese.

    Percepire una pensione italiana con residenza all’estero, per la Legge, non consente di ottenere “esenzione IMU”.

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  9. Salvatore Losso says:

    Per avere l’agevolazione fiscale sull’abitazione principale e la tassa Tari, la legge prescrive :
    a) possedere a titolo di proprietà in Italia una sola abitazione,
    b) essere iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero ( Aire ),
    c) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ?
    il requisito contrastante è il punto c perchè se il cittadino ha passato la sua vita lavorativa soltanto in Italia, non può avere la pensione di un’altro Stato estero.
    Quindi, a mio parere il MEF ha voluto introdurre il punto c per fare cassa i Comuni italiani, soprattutto sulla tassa Tari. Se il cittadino è residente all’estero è evidente che egli non utilizza il servizio di raccolta rifiuti per 12 mesi e ciò è un indebito arricchimento a danno del cittadino.

  10. tiziano matteucci says:

    Il punto C serve solo agli AIRE che, dopo aver passato una vita all’estero sono pensionati nel paese di residenza ed in questo paese restano
    (es. pensionato italiano AIRE residente stabile in Germania, con casa di proprità in Italia).
    Ma se questo ipotetico pensionato decide di andare a passare il resto della sua vita in Costa Azzurra (Francia) perde il requisito per avere l’esenzione IMU.

    Su questo meccanismo io ho il dubbio di incostituzionaltà in quanto vieta la liberà di movimento (garantita dalla Costituzione) al cittadino.

    La TARI si applica con i medesimi requisiti, quindi se si considera “indebito arricchimento” la Tari, ancor più indebito appare l’intera applizazione della legge considerando l’IMU.

    La norma ha un vago sapore (non ho certo le prove) di acchiappa voti, la stragrande maggioranza degli AIRE che ha i requisiti idonei all’esenzione IMU e alla riduzione TARI non ha alcun rapporto col fisco italiano se non per le imposte di cui sopra (spesso immobili ereditati), quindi si tratta di un favore a questa categoria ottenuto dai politici con buone sacche elettorali in paesi come: Germania, Belgio, Argentina, Australia se non Svizzera e Stati Uniti.

    Non il Ministero ma il governo dell’epoca (Legge 80/2014 decorrenza 1/1/2015) e segnatamente il PD, anche se un expolitico PD con cui ho avuto modo di discutere la questione (in questo blog) rifiuta questa responsabilità.

    • Salvatore Losso says:

      Sono residente in Polonia iscritto all’Aire pensionato soltanto dall’Inps e, il Comune di Firenze applica la tassa Tari per 12 mesi senza utilizzare il servizio di raccolta rifiuti e ciò costituisce un indebito arricchimento a danno del cittadino, tant’è che ho presentato ricorso alla Commissione Tributaria avverso questa ingiustificata tassa. Il Ministero delle Finanze al quale ho esposto la questione, mi ha risposto che la tassa Tari è demandata ai comuni che possono diminuirla o abolirla. Inoltre, lo stesso Ministero nella risposta fa presente che,la tassa Tari per i cittadini residenti all’estero attualmente c’è una procedura d’infrazione in sede comunitaria. Ciò significa che, questa tassa sarebbe illegittima e potrebbe scaturire anche l’eliminazione della disposizione stessa dall’ordinamento giuridico italiano.

      • tiziano matteucci says:

        Imposta comunale (capita anche a me) non evitabile, se non parzialmente possedendo tutti i requisiti richiesti per gli iscritti all’AIRE e corrispondenti a quelli richiesti per ottere l’esenzione IMU … entrambi non apparteniamo a questa schiera di privilegiati.

        Purtroppo le infrazioni rilevate in sede comunitaria sono da guardare con tanta pazienza.

  11. suela accardi says:

    Se la procedura d’infrazione è stata già avviata, sarebbe interessante averne il numero, per poter capire a che punto della procedura stessa ci troviamo, grazie

  12. Gregorio Boukas says:

    Buon Pomeriggio , Il sottoscritto e consorte sono residenti in UK da 1995 , dal 2018 ricevo anche una pensione privata + una statale mentre mia moglie deve aspettare ancora qualche anno .
    In Italia abbiamo una proprieta di 2 locali dove alloggia mio Papa’ che il prox mese compie 93 anni ed e’ 100% disabile e confinato a star a letto a meno che qualcuno non lo azi di peso per farlo sedere in poltrona di tanto in tanto .
    Vengo a sapere che io potrei chiedere l’esenzione e non pagare l’Imu + Tasi per il period 2018-2019 , e` corretto ???
    Per il 2020 ho saputo che e` stata cancellate l’esenzione ma da qualche parte mi sembra aver letto che l’aver in casa un genitore o figlio ad uso gratuito , il propietario paga il 50% del dovuto , e` corretto ?
    Grazie per il Vs cortese e gentile commento in merito
    Gregorio Boukas