Residenti all’estero (AIRE), IMU, TARI, TASI

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Gazzetta Ufficiale

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POST SUPERATO, LA MIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA È STATA SMENTITA DA UNA INTERPRETAZIONE DEL MEF – LEGGERE  AGGIORNAMENTO 2016 cliccando QUI

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Lo Stato, con la LEGGE 23 maggio 2014, n. 80, per la parte che interessa i residenti all’estero dice:

Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

2. Sull’unita’ immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

(omissis)

In sintesi: il comma 1 dell’Art. 9-bis reintroduce l’IMU (come seconda casa) a tutti i residenti all’estero con l’unica esclusione (parificazione ad abitazione principale) dei pensionati ai quali viene anche concessa una riduzione di TARI e TASI.

Ho già scritto di alcune problematiche relative all’IMU, che si sono generate nel 2014 con l’introduzione della norma che, pur avendo efficacia solo dal gennaio 2015, era stata utilizzata retroattivamente (ovvero nel corso del 2014) da molti Comuni italiani, con richieste che penalizzavano i contribuenti. Ma, nel post precedente, non avevo parlato del comma 2. Ora, che la legge è in uso, (ri)leggiamo il comma 2:

2. Sull’unita’ immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

Quindi, i pensionati residenti all’estero (AIRE), se proprietari di immobili (in Italia) hanno diritto, per un solo immobile – con i requisiti richiesti -, al pagamento di TARI e TASI in misura ridotta di 2/3.

A questo punto una precisazione: d’ora in avanti tratterò esclusivamente di TASI e TARI nell’ottica della L.80/2014 che concede benefici solo ai pensionati residenti all’estero.
Tutti gli altri (e sono tanti)  residenti all’estero essendo soggetti all’IMU, esenti TASI e soggetti TARI, non hanno alcun interesse nel proseguire la lettura.

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) — Calcolare la Tasi somiglia in modo incredibile al calcolo prima dell’ICI e poi dell’IMU. Calcolo relativamente semplice, basta conoscere la rendita catastale dell’immobile, i fattori di attualizzazione della stessa, sottrarre le eventuali detrazioni concesse ed applicare l’aliquota d’imposta decisa dal proprio Comune. Fatto questo si ottiene l’importo da pagare che, solo i pensionati residenti all’estero, devono decurtare di 2/3.
Io sono in grado di effettuare il calcolo dell’imposta e, 15 giorni addietro, avevo provveduto ma, volevo un riscontro, ho inserisco i dati nel “calcolatore TASI” proposto in internet dalle Amministrazioni comunali in quanto era l’unico a proporre l’opzione “AIRE”.
Con sorpresa mi si proponeva il pagamento del doppio di quanto da me calcolato, ovvero: una riduzione a 2/3 e non di 2/3 dell’imposta da pagare. Ho contattato il sito per chiedere spiegazioni. Ad oggi (19/05/2015) nessuna risposta ma, dall’altro ieri, il calcolatore mi propone il calcolo giusto: devo pagare 1/3 dell’imposta. Non voglio dire che la correzione del programma è stata effettuata a seguito della mia “protesta”, dico solo che, oggi, il loro calcolo risulta conforme alle leggi in vigore. Quindi, salvo ulteriori modifiche al programma, consiglierei l’utilizzo del “calcolatore” suddetto a tutti coloro che sono in grado di calcolarsi l’imposta ma desiderano avere un riscontro.

TARI (Tassa Rifiuti) – Premesso che ogni singolo Comune adotta un proprio regolamento (anche se spesso identico a livello quanto meno provinciale), la tassa viene calcolata su due basi: una parte fissa ed una parte variabile. Grosso modo la parte fissa riguarda le caratteristiche catastali dell’immobile, la parte variabile il numero dei residenti nell’immobile.
Quindi meglio precisare innanzi tutto che, nel proseguo di questo post, faccio riferimento al mio Comune di ex residenza ma, con buona probabilità, il mio caso riflette una situazione generalizzata.

Il calcolo e la riscossione della TARI, nel mio Comune di ex-residenza, è affidata ad Hera (gruppohera.it), a cui da mesi chiedo delucidazioni circa l’applicazione o meno della Legge 80/2014.

La risposta di Hera dice:

“Il Regolamento TARI, per le persone residenti all’estero prevede un’agevolazione maggiore di quella che lei indicava nella sua comunicazione: le persone residenti all’estero non vengono infatti conteggiate. Infatti, se la persona fosse l’unica di quel nucleo familiare si addebiterebbe solo la quota fissa della tariffa.”

È vero che il mio Comune di ex residenza applica una riduzione “ai residenti all’estero” –  meno 30% della quota variabile (se non ho letto male il regolamento) -, ma lo Stato dice che la TARI viene ridotta ai “pensionati residenti all’estero” e quindi, a mio modo di vedere: si calcola la tassa seguendo il regolamento e poi si applica la riduzione ai pensionati residenti all’estero (sulla falsariga della TASI). Aggiungo che trovo inutile disquisire di quota fissa o quota variabile, sono componenti della TARI e lo Stato dice: TARI, non quota fissa o variabile. Inoltre, dov’è il beneficio fiscale concesso dallo Stato se il mio unico beneficio resta quello concesso dal Comune ai residenti all’estero in genere?

Le Leggi non le faccio io. E nel leggerle sono sempre assalito da tanti dubbi, ma in questo caso ho il sospetto che la Legge non venga applicata.
Quindi, chi vuole avere certezza di non pagare oltre il dovuto: contatti il proprio Comune o l’esattore d’imposta (io attendo notizie da Hera, ovviamente ho contestato la loro risposta). Si tratta di poche decine di euro ma perché starsene zitti.

Quando mi hanno bloccato la pensione con una legge (ora dichiarata incostituzionale) non ho protestato, pensavo ad una misura temporanea, il sacrificio di un anno in un grave momento di difficoltà nazionale. Ma oggi il conto sta diventando troppo salato ed, a quanto pare, nonostante la sentenza che obbliga alla restituzione del mal tolto, il Governo cincischia e giocherella con decreti legge utili solo a prendere tempo. Oltre a non restituire tutti i soldi ora iniziano anche a rubare il tempo. Più il tempo passa e meno pensionati si rimborsano, è la vita.

«Nel suo ormai conclamato analfabetismo costituzionale, l’esecutivo considera la sentenza della Corte poco più di un suggerimento, di un consiglio amichevole, su cui aprire una trattativa e trovare un’intesa a metà strada. Ma le cose stanno molto diversamente: quando la Consulta dichiara incostituzionale una legge, questa cessa immediatamente di esistere, ed è come se non fosse mai stata in vigore. Dunque non c’è nulla da mediare, nulla da trattare, nulla da interpretare. La legge Fornero non esiste e tutti i pensionati che ne hanno subìto le conseguenze devono essere risarciti per i soldi perduti fin qui e, per il futuro, devono riavere le loro pensioni con i necessari adeguamenti al costo della vita. Il che non vuol dire che il governo non possa, per il futuro, approvare una nuova legge sulle pensioni…» (Marco Travaglio – Il Fatto Quotidiano – 19/05/2015)

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Tiziano Matteucci
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"Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui." (Dante Alighieri - Inferno, V). Per il resto non c'e' molto da dire. Pensionato italiano che ora risiede in una cittadina del nord ovest della Thailandia per un assieme di causalità e convenienze ... c'è solo una cosa certa: "faccio cerchi sull'acqua ... per far divertire i sassi" (Premdas)
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114 Responses to Residenti all’estero (AIRE), IMU, TARI, TASI

  1. Martino says:

    Leggendo noto il termine PENSIONATI!
    Io ho 42 anni, iscritto AIRE dal 2006, proprietario di un’immobile in Italia, perchè devo pagare come prima casa? Considerando poi che è sfitto, con staccato pure corrente, e varie utenze.

    • Martino, sei residente all’estero, NON sei pensionato, devi pagare come SECONDA CASA.

      Riassunto:
      ICI: ai non residenti veniva concesso dallo Stato la parificazione ad immobile principale (detta: prima casa), quindi non pagavi nulla = esente ICI
      IMU: nel 2012 lo Stato demandava ai Comuni la parificazione ad immobile principale dei residenti all’estero, ogni Comune aveva la facolta’ di concedere o meno la parificazione. Da quelle delibere che ho letto mi pare di poter dire che erano piu’ quelli che NON concedevano che quelli che concedevano. La mia casa e’ a Ravenna, io dovevo pagare come seconda casa (se apri il link IMU di questo post trovi la storia), ma anche Roma,Firenze.. trovai Bologna che concedeva la parificazione.
      Quindi i residenti all’estero per il 2012/13/14 NON erano tutti esenti e neppure tutti soggetti al pagamento, dipendeva dal singolo comune.
      Da gennaio … quel che ho scritto, le leggi non le faccio io.

      • Gianmaria says:

        Certo, fu superiore il numero delle amministrazioni comunali che non assimilarono ad “abitazione principale” la casa lasciata sfitta dall’Emigrante, ma la lista di quelli che invece lo fecero comprendeva significativi capoluoghi di provincia e di regione, qualche esempio: Ancona, Bari, Bologna, Cosenza, Cremona, Crotrone, Fermo, Ferrara, Genova, Latina, Lecco, Modena, Perugia, Pescara, Piacenza, Prato, Reggio Emilia, Ragusa, Siracusa, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Verona. Purtroppo la legge 80/2014 ha cancellato questa discrezionalità. A parere mio, e non credo di essere il solo, è inqualificabile mettere le mani nelle tasche dei nostri Emigranti per raddrizzare bilanci dissestati.

        • Tiziano says:

          Gianmaria, bastava reintrodurre l’ICI (con le sue regole), ma sono troppo sciocchi per fare cose semplici ed i Comuni (a cui e’ piaciuto) gravare di imposte i propri contribuenti ne hanno approfittato… ci sono oltre 8.000 Comuni … … Firenze, Roma, Russi, Cervia non avevano accordato la parificazione … poi ci sono i Comuni che l’hanno concessa in anni successivi al 2012 … difficile dare numeri precisi.
          Comunque l’atto scandaloso e’ stato quello perpetrato dai Comuni che a suo tempo avevano concesso la parificazione per poi rimangiasela (meta’ 2014) e chiedere l’IMU per tutto l’anno con la scusa che a gennaio 2015 entrava in vigore la legge 80.
          Cioe’ una legge che beneficia i soli non residenti pensionati dal gennaio 2015 e’ caduta sulla testa di tutti i non residenti dal gennaio 2014, anche qui con i dovuti distinguo tra Comune e Comune …

          Di certo che anche l’abolizione dell’IMU cantata ora dal Governo Renzi non riguarda le seconde case, neppure le seconde case dei residenti all’estero che in Italia hanno “una sola casa”…

          Poi le Leggi possono piacere piu’ o meno ma sono Legge, quel che irrita e’ la ‘confusione’ normativa che si e’ generata e che si e’ ribaltata sui cittadini/contribuenti.
          Con i chiari di luna a cui sono esposti i bilanci dei Comuni c’e’ da prevedere un controllo a tappeto per recuperare i mancati versamenti IMU … giusto per farci divertire.

          • suela accardi says:

            A fine ottobre 2019 il mio comune ha inviato gli avvisi di accertamento per mancato pagamento IMU 2014

  2. Virginia says:

    Buongiorno. Il suo articolo è molto interessante, ho trovato più informazioni qui che rivolgendomi all’ufficio tributi del mio Comune. Io aiuto due pensionati residenti in Belgio, a fare i calcoli di quanto dovuto per l’immobile che hanno in Italia e che usano loro quando soggiornano qui. Hanno dovuto pagare uno sproposito di IMU negli anni scorsi (fino al 2013) in quanto il Comune considerava questo immobile come “seconda casa”, finalmente l’anno scorso c’è stata l’equiparazione all’abitazione principale e quindi è stata pagata la Tasi. Ora mi trovo a non capire cosa devo fare!!
    Come dicevo, leggendo il suo articolo credo però di aver più chiara la situazione:
    essendo i signori pensionati anche in Belgio, posso “sfruttare” l’equiparazione anche quest’anno e far loro pagare la Tasi in misura ridotta. Ma l’anno scorso ho sbagliato? Avrei dovuto pagare l’IMU? Il Comune non mi ha ancora dato risposta, in quanto nel caso avessimo sbagliato, vorremmo ravvederci. Grazie. Buona giornata.

    • Tiziano says:

      Non conoscendo il nome del Comune in cui i suoi assistiti hanno l’immobile, posso solo dirle quel che è capitato a me nel corso del 2014.
      Ad aprile 2014 il Comune di Ravenna delibera la “parificazione ad immobile principale dell’immobile dei residenti all’estero … con motivazioni diverse da quelle ammesse dallo Stato”.
      Dopo due anni di IMU come seconda casa ho comunque protestato, ma altra storia, insomma benvenuta esenzione IMU, prepariamoci a pagare la TASI.

      Ma a fine maggio 2014 viene pubblicata la Legge 80 ed immediatamente (giugno) il Comune di Ravenna (ma anche altri comuni italiani) emette una nuova delibera (che gli sto contestando) in cui dice, in sintesi: la L.80 ha cambiato le regole e quindi la nostra precedente delibera è sbagliata. I residenti all’estero quindi ci devono pagare tutta l’IMU del 2014.

      Io trovai varie “contro delibere”, oltre a quella del mio Comune:
      http://www.comune.decimomannu.ca.it/community/notizie/archivionotizie/2014/20140612_Imu_AIRE.html
      http://www.comune.palena.ch.it/avviso-sullapplicazione-dellimu-per-i-cittadini-residenti-allestero-a-i-r-e/

      Le direi: senza attendere il Comune, cerchi le relative delibere IMU in rete …
      se NOn esiste “contro delibera” lei ha pagato “bene” (esente IMU – soggetto TASI), altrimenti, come lei ha ben percepito, c’e’ da pagare tutta l’IMU 2014.

      Grazie per i complimenti,cerco di fare del mio meglio.
      La saluto e buon divertimento (non dico: lavoro).

  3. Tiziano says:

    Per ora comunque siete in credito TASI, i Comuni che si sono “rimangiati” la parificazione esentavano dalla TASI (e visto che siamo nella medesima regione potrei quasi darlo per certo).

    TARI, anche probabile che sia Hera l’esattore. Come scritto NON applicano la riduzione di 2/3 … ma attendo un’ultima risposta alle mie proteste.
    Se mantengono questa linea protesterò col Comune (ho già preparato il documento -Interpello – come richiesto dalle regole comunali).
    Vedremo quel che succede. Saluti.

  4. GP says:

    Nell’articolo lei afferma: Tutti gli altri (e sono tanti) residenti all’estero essendo soggetti all’IMU, esenti TASI e soggetti TARI, non hanno alcun interesse nel proseguire la lettura.

    Ma sulla pagina http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/faq_domande_frequenti_imu_tasi.php si afferma invece che “In generale quindi si pagano entrambe IMU+TASI.”

    Qual e’ quindi la giusta interpretazione per un residente estero non pensionato con casa non locata?
    Grazie.

    • Bella domanda,
      Purtroppo tra leggi dello Stato, regolamenti e delibere comunali il caos normativo creatosi nel 2014 ha dell’incredibile.
      Per sapere “chi paga e chi non paga” la TASI sulla “seconda casa” bisogna fare riferimento al proprio Comune …

      Come scritto io ho fatto riferimento al mio comune di ex-residenza che, nel caso dei non residenti, in quanto soggetti IMU ‘seconda casa’ nel 2014, li esentava dalla TASI.
      Devo ammettere che la mia affermazione andava meglio contestualizzata. Mi scuso.

  5. Daniela Zoia says:

    Gent. Sig. Matteucci.. sono pensionata residente estero iscritta all’A.I.R.E e a quanto pare dovrò continuare a pagare L’IMU sull’unica casa che possiedo in Italia visto che la mia pensione viene erogata dall’INPS.. ma questo nella modifica della legge non è specificato

    • Daniela Zoia says:

      Gentile Sig. Matteucci Mi può confermare o smentire riguardo la mia mail precedente? E se possibile chiarirmi la faccenda . Leggo pareri completamente discordanti … La ringrazio fin d’ora

      • La prego di voler perdonare l’antispam del Blog …

        Ho risposto al suo precedente commento … ripeto solo una cosa, in quanto la sua domanda mi pare confusa:
        – un pensionato (indipendentemente da chi gli eroga la pensione)
        – di nazionalita’ italiana con residenza all’estero
        – che possiede in Italia un immobile (uno solo – se ne possiede altri, buon per lui ma sono esclusi)
        – per questo unico immobile se NON affittato o in comodato d’uso
        – NON e’ soggetto a IMU
        – deve pagare TASI e TARI con una riduzione di 2/3
        – questo a decorrere dal gennaio 2015

    • Mi scusi ma se e’ pensionata e risiede all’estero (AIRE) lei NON deve pagare l’IMU (a meno che la casa non sia affittata o in comodato d’uso).

      Il termine INPS NON incide sulla legge che dice: “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” … che, per me, si legge: pensionati indipendentemente da chi eroga la pensione e credo di poter confermare la mia interpretazione facendo riferimento ad un documento che mi ha inviato l’ente esattore del mio Comune (che avevo interpellato riguardo alla riduzione TASI), nel documento – un auto certificazione – c’e’ un campo da barrare con l’anno di entrata in quiscienza, non INPS o pinco pallino, solo l’anno.

  6. Alex says:

    ciao e grazie delle preziose informazioni.

    Io avrei una situazione particolare: volevo chiedere se qualcuno di voi ha la stessa situazione e puó darmi qualche consiglio:

    io sono residente in Germania ed iscritto all AIRE.

    Mia Moglie ed i figli in Italia.

    Abbiamo un appartamento in Italia su cui paghiamo la TASI.

    Abbiamo un appartamento in Germania su cui io pago le Tasse giá in Germania.

    Ora, lo stato italiano mi puó chiedere la IMU per l’appartamento in Germania ?

    cioé: é considerato secondo appartamento anche se io sono residente in Germania? e pago le Tasse giá in Germania per quell’appartamento ?

    Voi Cosa dite?

    QUalcuno ha la mia stessa problematica ?

    grazie anticipitamente per ogni possibile risposta!

    saluti cordiali!
    Alex

    • Alex, premesso che NON sono un esperto fiscalista, tratto l’argomento più per esperienza personale che per altro… comunque, Lo Stato italiano NON richiede alcuna IMU su di un immobile non sito in un Comune italiano, l’IMU e’ imposta “locale”.
      Lo stato italiano, nei confronti degli immobili siti all’estero regola la cosa con:

      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77/Cir02.07.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77

      L’imposta e’ l’IVIE (ci sono successivi aggiornamenti) … altro non saprei dirti al riguardo.

      Aggiungo solo una nota (anche se da quel che scrivi mancano alcune informazioni),
      non mi e’ chiaro questo:
      Un immobile in Italia e’ soggetto a IMU, TASI e TARI
      (il tutto, ovviamente, regolato da legge dello stato e delibere comunali – non esiste uniformita’ impositiva per i NON residenti – ci trovi esenti e non esenti, beneficiati e non beneficiati da riduzioni)
      Tu affermi di pagare TASI …se non paghi IMU devo presumere che non sia intestato anche a te … che altrimenti dovresti essere soggetto all’IMU come seconda casa (anche solo per la tua parte di cointestazione)…

      Si, siamo nel caos.

  7. Rosaria says:

    Dimissioni volontarie 15 anni fa. Dal 2015 ( compimento 60 anni ) avrei dovuto percepire al pensione per i 25 anni di contibuti versati, ora mi ritovo pure una salata IMU per ben 7 anni ( pensione di vecchiaia a 67 e….).
    Vivo estero e sono casalinga.
    E ‘una follia.

    Posso fare ricorso?

  8. abramo agatino says:

    Bongiorno
    Sono italiano, pensionato dalla francia dove risiedo. Posseggo un bivano a taormina non concesso e non locato. Sono iscritto all’aire di catania dove sono nato. Il comune di taormina non applica la nuova legge n 80 del 2014 e mi fa Pagare il Massimo come seconda casa. Qualcuno puo aiutarmi perché non so come uscire da questa situazione .

    • D’istinto direi NON pagare l’IMU, visto che parli di “seconda casa”.

      Se sei iscritto all’AIRE (registro nazionale dei non residenti, l’iscrizione viene comunicata all’ufficio anagrafe nel Comune di ex residenza), se come dici l’immobile ha i requisiti richiesti, NON devi pagare IMU che, in sostanza vuol dire non compilare il modello F24.
      Ho cercato nel sito del Ministero delle finanze (sito a cui rimanda, per la consultazione delle delibere IMU, il sito del Comune di Taormina) ma non esistono delibere 2015 del Comune di Taormina che comunque NON puo’ NON applicare la Legge (se non per un errore della burocrazia interna) … contatta direttamente il Comune.

      http://www.comune.taormina.me.it/contatti/contatti.aspx

      Vero anche che i metodi di incasso delle imposte non sono identici su tutto il territorio nazionale, ci sono comuni che tramite l’esattore inviano i bollettini a casa.
      In questo caso contatta l’esattore.

      Molti Comuni hanno predisposto una autocertificazione che l’avente diritto deve compilare e firmare, io ad esempio, l’ho ricevuta dall’ente esattore (ma solo dopo mio contatto – cioe’, se non mi interessavo io, nulla ricevevo) e questa dichiarazione vale per la TASI (riduzione di 2/3) ma, in quanto riferita alla Legge 80/2014, ha valore anche per l’IMU.

      Ad oggi la NON applicazione della Legge 80/2014, per quanto riguarda il mio Comune, avviene solo per la TARI (ex imposta rifiuti) ma anche in questo caso devo ritenere sia una mancanza burocratica dell’ente esattore (con cui sono in contestazione – nel mio Comune la TARI viene addebitata come la bolletta del gas e dell’acqua).

      … e buona fortuna.

  9. barbara says:

    siamo marito e moglie entrambi pensionati INPS, da ottobre ci trasferiremo a Tenerife e ci iscriveremo all’AIRE per la residenza, abbiamo un’appartamento di proprietà in Italia messo in vendita, vorrei sapere se non riuscissimo a venderlo come ci dovremo comportare per le varie tasse IMU/TASI/TARI? a Tenerife a novembre faremo il rogito per un’appartamento quindi quello sarà la nostra casa di residenza, in che misura inciderà sulle dichiarazioni?
    Spero di essere stata abbastanza chiara, ho letto che il ministro Zanetti ha specificato che per pensionati con agevolazioni s’intendono solo quelli che percepiscono una pensione NON erogata dall’Inps!! ci capisco sempre meno .
    Grazie

    • Ohibo’ … mi par di capire che avete intenzione di abbandonare l’Italia, vendete casa e comprate in Spagna (UE) …

      Ma veniamo ai quesiti:
      – dal momento dell’iscrizione all’AIRE e sino al momento della (sperata) vendita voi avete in Italia un immobile, che e’ parificato a “immobile principale” e quindi ESENTE IMU, SOGGETTO TASI e TARI per 1/3 dell’imposta come calcolata.
      In sostanza vi diminuiscono le imposte (ma avrete quelle spagnole)
      Non ho letto il ministro, ma posso assicurarvi che le agevolazioni concesse ai residenti all’estero gia’ pensionati e relative alle imposte di cui sopra, sono oggi riconosciute (non ancora per la TARI) da tutte le amministrazioni locali (probabile che per la TASI il Comune richieda un’autocertificazione – modulo predisposto da compilare e firmare -)

      Ovvio che tutto parte dal momento della variazione di residenza e quindi le imposte relative dovranno essere tutte pagate per mesi nel 2015 … se non decidete di spostare il cambio residenza a fine 2015/inizio 2016, per semplificare i conteggi.

      Per la proprieta’ spagnola che avrete (oltre a pagare le imposte locali iberiche) leggetevi la norma relatina all’IVIE … teoricamente essendo residenti all’estero non dovreste essere soggetti, ma informatevi, il concetto di residenza per il fisco italiano (da codice civile) e’ alquanto ampio, non per nulla sono riusciti ad incastrare personaggi famosi.
      Poi, per lo stato italiano esiste anche il concetto di “residenza fiscale” che non segue la “residenza anagrafica”, io, ad esempio, sono residente anagrafico in Thailandia (iscritto AIRE) ma sono residente fiscale in Italia (i miei redditi: pensione INPS ed un immobile in Italia, tutto qui), ma poi ne riparlo.

      Risposto alle domande, ma ripeto, non sono un esperto fiscalista, sono solo un appassionato dilettante, dicevo, risposto alle domande vi suggerisco una cosa .. anche solo per complicarvi la vita.

      Cercate di scoprire se e’ possibile (dovrebbe esserlo) richiedere anche la “residenza fiscale” in Spagna … e quindi, successivamente, all’ottenimento della residenza anagrafica ed anche fiscale e la vendita della casa in Italia … ottenere il pagamento delle pensioni INPS al lordo delle imposte … passate dal fisco italiano a quello spagnolo … e tanti auguri di una felice vita a Tenerife.

  10. Giuliano Porcelli says:

    Complimenti per il suo articolo, che mi ha chiarito molte cose, anche tramite le risposte ai commenti. Non riesco però a capire se io faccio parte della categoria “cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”.
    Il mio dubbio deriva dal fatto che sono un pensionato INPS che però lavora nel Paese estero in cui è residente (Belgio, presso l’Unione Europea). Ovviamente sono iscritto all’AIRE (Comune di Venezia).
    Preciso che quanto guadagno lavorando nella UE non viene dichiarato al fisco italiano in virtù di precisi accordi tra gli Stati Membri (viene tassato tramite un sistema interno alla UE).
    Grazie a chiunque può aiutarmi a capire.

    • Ringrazio per i complimenti ed il commento che mi permette di mettere in chiaro alcuni aspetti riguardanti le diverse fiscalita’ intercorrenti tra Italia e Nazioni EXTRA UE ed Italia e Nazioni UE.
      I miei post sono prevalentemente generici ma piu’ orientati verso la fiscalita’ EXTRA UE che viene sancita da accordi bilaterali (Italia -Nazione estera EXTRA UE), questo aspetto si rileva maggiormente quando ho trattato delle pensioni INPS incassate da residenti all’estero e meno riguardo alle tassazioni locali (IMU-TASI-TARI).

      La normativa fiscale contro le “doppie imposizioni”, quindi, ha due vie.
      Accordi singoli (anche se spesso simili) tra Italia e Nazione EXTRA UE e leggi fiscali dedicate all’imposizione fiscale per singole materie tra le Nazioni UE.
      (ero, per lavoro, un esperto di doppie imposizioni fiscali sui valori mobiliari in ambito UE- ero, in quanto da pensionato ho smesso di aggiornarmi costantemente, la materia mi interessava per dovere e non per passione).
      Questo per dire che, tra Nazioni UE, esiste un sistema univoco e regolamentato: materia per materia.
      (il caso del tuo lavoro ne e’ la prova). Questo sistema univoco ha anche una sua rete di “scambi di informazioni sensibili” tra le Nazioni.

      Non sono aggiornato sulle normative UE ma voglio darti una risposta, a rigor di logica (anche se la logica e le norme, a volte, fanno a pugni).

      Sei pensionato, sei residente all’estero (AIRE), secondo logica hai diritto alle “agevolazioni” concesse con la Legge 80/2014.
      In nessuna parte della norma si trovano riferimenti al reddito, alla nazione UE o EXTRA UE e neppure che la pensione che si percepisce sia erogata dall’INPS, “gia’ pensionati nei rispettivi paesi di residenza” (punto).

      Informati presso il tuo Comune (o eventualmente attraverso l’ente esattore se i tuoi requisiti (pensionato e AIRE) sono sufficienti alla parificazione IMU ad immobile principale … a me hanno inviato, in risposta, il modulo di autocertificazione da firmare.
      Chiarito questo aspetto hai anche la certezza di aver diritto alle decurtazioni TASI e TARI (per la Tari, ripeto, il mio Comune quantomeno e’ in ritardo, l’ente esattore, per ora NON mi applica la riduzione).

      Un saluto, un grazie e … buon lavoro.

  11. Enzo Parolini says:

    Buongiorno Tiziano,
    inanzitutto complimenti per le informazioni trasmesse in questo blog.
    Sono residente all’Estero (Belgio) ed iscritto all’AIRE ma non ancora in pensione e posseggo un piccolo monolocale in Italia che usufruisco quando faccio visita a parenti ed amici un paio di volte al mese per un breve week end.
    Il mio Comune di ex residenza, dove e’ presente la mia proprieta’, mi ha inviato il riepilogo della TARI inserendo la quota fissa al 100% come se fossi ancora del tutto presente quotidianamente e smaltendo rifiuti tutti i 365 giorni dell’anno e, quindi, allo stesso modo di un residente.
    Vorrei sapere se posso fare richiesta di una riduzione della quota fissa e se posso appellarmi a qualche legge in proposito.
    Grazie per le informazioni che vorrai inviarmi.
    Ciao e Buona Giornata.
    Enzo Parolini

    • Caro Enzo, purtroppo sei “solo” residente all’estero ma “non pensionato” e quindi devi confrontarti con la TASI esclusivamente guardando l’apposito regolamento emanato dal comune in cui hai l’immobile.
      Ogni singolo Comune ha un proprio regolamento, o meglio, ha recepito un regolamento comune a molti Comuni della medesima provincia (se non regione).

      Per la TARI ho chiesto all’ente esattore (HERA) che per mesi mi ha detto: NO, anzi in una sua risposta certificava che il loro regolamento prevedeva uno sconto per “tutti i residenti residenti all’estero” talmente alto che, a loro dire, era maggiore della riduzione che io chiedevo.
      A quanto pare il regolamento TARI del tuo Comune non e’ uguale a quello del mio Comune.
      Se cosi’ e’ non hai alcuna ragione legittima per lamentarti.
      Puoi solo fare un accertamento, sempre se riesci a trovare in rete il succitato “loro” regolamento. Ma fai attenzione al fatto che la TARI viene suddivisa in due parti e quindi hai una quota fissa invariabile – dati catastali dell’immobile – ed una quota variabile su cui vengono praticate le riduzioni, se vengono praticate, che riguarda il numero dei residenti (ma anche dei residenti all’estero, per quel che riguarda il regolamento del mio Comune).

      Grazie per i complimenti e spero di essere stato chiaro.

  12. Letizia says:

    Buongiorno,

    sono libera professionista freelance e vorrei trasferirmi all’estero.

    Metterei in affitto il mio appartamento (su cui pago ancora il mutuo!), traslocherei all’estero e mi iscriverei all’AIRE.

    La mia domanda è: pagherei le tasse nel Paese in cui risiederò e dove produrrò il mio reddito, oppure dovrei continuare a pagare le tasse in Italia? Immagino che il reddito dell’affitto del mio appartamento sarà soggetto alle tasse italiane, ma per quanto riguarda il mio lavoro freelance svolto all’estero e da residente all’estero, come funzionerebbe?

    Grazie per il suo tempo!
    Cordiali saluti
    Letizia

  13. enzo says:

    Salve Tiziano, mi associo ai complimenti per la chiarezza d’espressione.

    Il mio dubbio: sono pensionato INPS e ENASARCO, vorrei prendere la residenza in Bulgaria, iscrizione all’AIRE..ecc…

    Ho un’appartamento a Roma e vorrei sapere se è preferibile darlo in comodato d’uso alienando nel contempo le utenze oppure si può usufruire della legge da Lei descritta e pagare 2/3 di TARI e TASI rientrando lo stesso immobile, in virtù di detta legge, in ambito prima casa.

    Per non iincorrere nella doppia tassazione (?) dovrei prendere la residenza fiscale?
    Oppure non mi può essere imposta per via che è sufficiente la residenza in Bulgaria?

    Grazie per la cortse attenzione.

    Cordiali saluti
    Enzo

    • Grazie a te per i complimenti e … a domanda rispondo.

      Pensionato.
      La norma dice “comunque pensionati… ” quindi l’ente erogante non ha alcuna importanza.
      Se, da pensionato, ti trasferisci in Bulgaria e ti iscrivi all’AIRE, entri in possesso di tutti i requisiti richiesti per avere:
      – immobile parificato ad “abitazione principale” (detta: prima casa), quindi esente IMU e anche alla riduzione di 2/3 della TASI e della TARI.
      L’eventuale scelta di alienare le utenze dell’immobile rientra in una scelta personale (ovvero: al momento di un eventuale rientro anche temporaneo, arrivi a casa ma non hai acqua, luce …)

      Se, invece, concedi l’immobile in comodato d’uso NON hai diritto alle agevolazioni di legge e ti ritrovi con un’immobile gravato da IMU (seconda casa), ecc. ecc.

      Direi che, a conti fatti, la prima soluzione sia economicamente migliore.

      Se il tuo ragionamento segue la logica (ipotesi mia) legata ad un trasferimento all’estero escludendo a priori un qualche genere di “rientro in Italia”, forse meglio , rispetto al comodato d’uso, ragionare su un eventuale locazione dell’immobile (ammesso che copra i costi relativi alla maggiore tassazione).

      Doppia tassazione.
      Non conosco gli accordi fiscali Italia/Bulgaria ma, genericamnete, essendo stato UE non vedo sulla base di quale reddito (lavoro? immobili? rendite finanziario?) potresti ricadere in una doppia tassazione.

      In sintesi, verifica cosa “vuole la Bulgaria” per concederti residenza e/o anche altro (si tratta di un paese UE – mi risulta che valga la regola di iscrivere i residenti al servizio sanitario nazionale – quello italiano lo perdi con l’iscrizione all’AIRE), poi valuta il tutto.

      n.b. L’iscrizione all’AIRE non rientra nelle richieste di nessuno stato controparte, ad esempio, io vivo in un paese extra UE, volendo posso ottenere le medesime concessioni che ho attualmente anche senza essere iscritto AIRE.

      E buon soggiorno in Bulgaria.

  14. Emilio says:

    Buongiorno, trovo questo Blog molto informativo e di grande aiuto.
    Espongo il mio problema: risiedo in Svizzera e sono pensionato e iscritto Ufficio AIRE dal 2009, posseggo un unico e piccolo appartamentino categoria A/2 a Francavilla al mare, Chieti, non affittato. Giorni indietro il comune mi reclama che non ho pagato ICI 2010,2011, altri anni ok.
    Infatti non lo pagato il perché non me lo ricordo, però mi sembra strano perché vado annualmente al comune per chiedere informazioni a riguardo. La cosa che non so se mi tocca pagare oppure no!
    Vi sono grato se mi può dare informazioni. Saluti
    Emilio

    • Tiziano says:

      Caro Emilio, difficile da qui ben giudicare la tua situazione, comunque:

      per il 2009/2010 anch’io ero residente estero (AIRE) e con la firma di un apposito modulo (dell’ente esattore) NON ho pagato l’ICI in quanto il mio immobile era considerato “abitazione principale” … nel tuo caso, quindi, potrebbe trattarsi di una diversa posizione fiscale non recepita o mal recepita dal tuo Comune … la categoria rientra in quelle ammesse… forse manca solo la conoscenza del fatto che eri residente all’estero.

      Non dimenticare anche:
      per il 2012/2013/2014 c’era l’IMU e qui dipendeva dal Comune, se il Comune parificava l’immobile del residente estero ad “abitazione principale” eri esente IMU … ma se il Comune NON ammettava la parificazione (scelta fatta dalla maggioranza dei Comuni italiani), dovevi pagare IMU come “seconda casa”…

      Ti contestano ICI oggi … ma controalla che non ti contestino IMU domani
      (ora 2015 vale la regola che: pensionato residente estero e immobile non locato o in comodato d’uso = esente IMU).

      Un saluto e auguri.

  15. GP says:

    Penso che trovera’ interessante questo http://www.garavini.eu/il-mef-chiarisce-su-imu-tasi-e-tari-dei-pensionati-esteri/
    con l’interessante chiarimento del ministero che che “non potrà godere del beneficio il pensionato che risiede in un paese diverso da quello che eroga la sua pensione, autonoma o in regime di convenzione internazionale. ”

    Superfluo ogni commento.

    • Caro GP,
      gli eletti estero già hanno creato caos con l’accredito delle pensioni all’estero mettendo in confusione tutto il sistema burocratico nazionale
      http://www.asiablog.it/2014/10/28/pensione-in-thailandia/

      Allora, nel link che hai postato (link ai limiti del pubblicitario e sicuramente “propagandistico”), si dice:
      «L’equiparazione all’abitazione principale e, quindi, l’esenzione riguardano, oltre ai titolari di pensione erogata da uno stato estero nel quale l’interessato risiede, anche i titolari di pensione in convenzione internazionale. “Detta tipologia di pensione, – afferma testualmente la nota dei funzionari del MEF – al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata per entrambe le componenti a carico dei due Stati una pensione a tutti gli effetti”. »

      Che io leggo (come leggevo la norma), sei pensionato “indipendentemente” dall’ente erogante.

      Ma poi si scrive:
      «Sul piano informativo, è da precisare che non potrà godere del beneficio il pensionato che risiede in un paese diverso da quello che eroga la sua pensione, autonoma o in regime di convenzione internazionale. La motivazione è che poiché si tratta di una norma di deroga da un criterio di ordine generale, la sua interpretazione non può che essere restrittiva.»

      E qui non capisco su cosa si vuol ‘informare’, forse colpa del burocratese, ma par contraddire il paragrafo precedente.

      «… non potrà godere del beneficio il pensionato che risiede in un paese diverso da quello che eroga la sua pensione … », forse ‘autonoma’ e ‘regime di convenzione internazionale’ mi nascondono tipi di pensione particolari, ma se escludo questo dubbio e non considero le due specifiche, mi resta in mano il contrario di ‘pensionato italiano residente all’estero” …

      Comunque: il caos, l’unica cosa certa è (esclusi, forse, i pensionati a determinate condizioni) la Legge 80/2014 ha reintrodotto l’IMU COME SECONDA CASA PER TUTTI I RESIDENTI ALL’ESTERO su questo gli eletti estero hanno ben poco da vantare.

      Grazie per il link, un saluto.

  16. GP says:

    Cortese Tiziano, essendo un link ad una pagina personale di un deputato di un certo partito concordo che il link possa apparire pubblicitario e “propagandistico”.
    Non era certo mia intenzione fare propaganda per alcuno, ma e’ l’unico posto dove ho notato questo dettaglio che viene dichiarato essere “una risposta chiara dei funzionari del Ministero delle Finanze”.
    Ovviamente poi io concordo con lei sul burocratese……
    Inoltre quando dicevo “Superfluo ogni commento” mi riferivo proprio all’assurdità di questa distinzione che sembra fare giusta coppia con la proposta di ridurre le pensioni ai pensionati che risiedono all’estero (vedere ad esempio http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/29/boeri-raddoppiati-pensionati-che-emigrano-troppi-assegni-pagati-a-chi-vive-e-paga-tasse-allestero/2079563/ ma non solo).
    Spero di averle chiarito le intenzioni del mio messaggio informativo.

    • Tiziano says:

      Mi scuso se la mia risposta pare “polemica”, non era certo nelle mie intenzioni polemizzare con ‘chi commenta’, anzi, mi era chiaro il tuo intento e rinnovo i ringraziamenti per (l’illuminante) link.

      Sì, la questione pensioni/pensionati pare di primaria importanza, par quasi che ci sia ‘colpa’ ad essere pensionati … mentre, se colpe ci sono, queste ricadono solo ed esclusivamente sui legislatori non certo sui pensionati.

      Avevo sentito Boeri, che smonta i ‘titoli giornalisti’, riducendo a spiccioli l’argomento generale, e comunque non esistono – in rete- dati precisi sui pensionati che incassano ‘al lordo’ e quelli che incassano ‘al netto’, quel che tratta Boeri mi pare riguardi una determinata tipologia di pensione e pagata ‘lorda’ all’estero… non saprei quanti residenti all’estero siano coinvolti nel ‘ragionamento’.

  17. Giuliano Porcelli says:

    Purtroppo a questo punto mi sembra che sia chiaro che un pensionato residente all’estero, iscritto AIRE e che riceve la pensione da un ente italiano non rientra tra i beneficiari della legge 80/2014.
    Amen.
    Da parte mia, non avendo tempo per confrontarmi con l’Ufficio Tributi della mia città (Venezia), mi sono rivolto a uno studio professionale perché studi il mio caso, contatti l’Ufficio Tributi e mi dica cosa fare. Il futuro mi dirà se questi soldi saranno stati bene investiti oppure se avrò solo aggiunto nuove spese a vecchie spese.

    • Mi spiace ma non riesco a capire la tua ‘posizione’ (nei miei commenti ho sempre usato il ‘tu’), due coetanei pensionati seduti su di una panchina al parco che mentre lanciano becchime ai piccioni, discutono di una norma di legge.

      Non capisco la tua lettura della norma e non conosco (i link di riferimento che ho trovato non mi si aprivano) l’eventuale diversa interpretazione del Comune italiano in cui possiedi l’immobile. Quindi parto dall’inizio (per quel che mi riguarda).

      Questo dice la legge:

      “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

      Quando venne pubblicata già appariva scritta con i piedi, tant’è che i Comuni che avevano concesso a suo tempo (2012/2013/2014) la parificazione ad abitazione principale (parlo sempre di residenti all’estero) si sono sentiti immediatamente autorizzati a revocare la concessione accordata (a tutti i residenti all’estero) e chiedere l’IMU dell’anno 2014 per intero e come seconda casa.
      Cioè, una norma che entra in vigore a gennaio 2015 viene invocata ed utilizzata a meta’ 2014 dalle singole amministrazioni locali e colpisce tutti i residenti all’estero pur in presenza di un futuro beneficio per i soli ‘pensionati’.
      Al riguardo ho in corso un interpello, all’Agenzia delle Entrate, in cui chiedo chiarimenti circa l’utilizzo anticipato della norma.

      Ma, detto questo, veniamo alla ‘lettura’ della norma.
      Io, ovviamente, ho letto in modo opposto al tuo ma, per estrema certezza ho inoltrato la ‘mia lettura’ al Comune in cui ho l’immobile (per la precisione all’ente esattore). La risposta confermava la mia lettura della norma ed accludeva un apposito modulo, da firmare e restituire, in cui mi si richiedeva l’anno di entrata in quiescenza, nessuna richiesta circa l’ente erogante o quant’altro.

      Certo che quel “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” ha una valenza ambigua e, se non si scontra, crea comunque confusione al resto del paragrafo.
      Se lo t ogliamo la lettura diventa limpida:
      – un solo immobile parificato (con determinati requisiti)
      – pensionato (senza alcun riferimento ad ente erogante)
      – iscritto Aire
      Semplice, troppo semplice per i nostri legislatori che, dopo aver fatto la legge, chiedono ad altri una giusta interpretazione … credo sarebbe logico chiedere anticipatamente all’emanazione (i tecnici esistono anche per questo), ma questo sarebbe chiedere troppo a personaggi ambigui come la maggior parte dei nostri eletti che, anche nel caso delle pensioni INPS accreditate all’estero, hanno solo ampliato lo stato confusionale dell’amministrazione finanziaria e sociale.

      A questo punto mi chiedo e ti chiedo: perché andare da un legale, hai forse opposizione all’applicazione della norma da parte del tuo Comune? Per quale motivo i beneficiari di pensione erogata da ente italiano (in massima parte percettori al netto – secondo le norme (anche se confuse) al riguardo e quindi residentii fiscali in Italia) non sarebbero beneficiari della norma?

      Non capisco e vorrei capire.

      • Giuliano Porcelli says:

        Sono adesso in grado di rispondere, perche’ lo studio legale-tributario a cui ho sottoposto la questione – anche in vista di una possibile opposizione verso l’Ufficio Tributario del mio Comune – mi ha confermato che – ahime’ – l’interpretazione ormai acclarata della norma e’ che la dizione si riferice a cittadini italiani residenti all’estero che ricevono la pensione DAL Paese estero di residenza e non dall’Italia. Io, per esempio, vivo in Belgio e per essere beneficiario della norma dovrei ricevere una pensione dallo stato belga.

  18. Liliana says:

    Sono Svizzera non ho proprieta in Svizzera ma di una Zia si erredera un appartamento in italia.Tutti altri erredi vivanoall Estero e anno proprieta. Chi paga Imu e Tasi
    Fino che non viene venduto il appartamento
    Ringrazio per una risposta
    Liliana

    • Se tutti gli eredi sono cittadini stranieri per legge sono equiparati ai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE – la mancata iscrizione non comporta sanzioni e quindi ci sono cittadini italiani che vivono all’estero abitualmente ma non sono iscritti all’AIRE, ma questo non interessa a voi se siete tutti cittadini stranieri, lo scrivo per evidenziare come la normativa italiana a volte sia ‘complessa’).

      Quindi:
      – IMU deve essere pagata da tutti i proprietari, equivale a dire voi eredi tutti, ciascuno per la propria frazione di possesso,

      – TARI, idem come sopra per chi deve pagare, con la semplice differenza che la riscossione, di solito, viene effettuata da Enti preposti, spesso lo stesso ente che fornisce acqua, gas (informatevi su come viene attualmente pagata), se l’imposta viene incassata con una bolletta (come quelle di luce, acqua,ecc), qualcuno degli eredi potrà pagare, regolando poi i conti con gli altri – sempre pro-quota),

      – TASI, idem come sopra per chi deve pagare, ma controllate presso il Comune in cui si trova l’immobile, molti Comuni esentano dalla TASI in quanto l’immobile viene assoggettato a IMU come “seconda casa”.

      Un saluto.

  19. Buongiorno, la disturbo per un informazione se possibile , la mia situazione e’ un po complicata , dunque , io lavoro per Eni spa italia come dipendente , Non come Consulente sia chiaro , Lavoro 6 mesi all anno in mare in kazakhstan e sono iscritto all AIRE a Bangkok Thailandia ufficialmente perche risiedo in Thailandia . e dato che pago comunque ancora le tasse in italia e il mio commercialista mi ha presentato una parcella da Capogiro da pagare pochi giorni fa’ , volevo sentire se aveva qualche dritta diciamo cosi per risparmiare il piu’ possibile .. P.S ho una casa intestata in ITALIA . lei cosa consiglia ?
    In attesa di un suo riscontro le auguro una piacevole giornata
    Distinti Saluti Golinelli Giorgio

    • Giorgio, io sono un dilettante, nel senso che mi aggiorno solo riguardo a materia che mi interessa direttamente.
      Comunque, se leggo la tua richiesta come la ricerca di “giusta fiscalità”, non credo ci sia risposta, a meno di non mettere in dubbio le capacità del tuo commercialista.

      Per conto mio posso elencarti alcune modifiche (possibili) da valutare in base a costi/benefici.

      Riguardo all’essere iscritto AIRE, io non ci trovo grandi benefici sostanziali, potresti riprendere la tua residenza in Italia.
      Per il datore di lavoro non dovrebbe cambiare nulla (ma dipende dal contratto), a te diminuisce l’IMU (ora paghi 2a casa)
      Risiedere sistematicamente all’estero e non essere AIRE non prevede alcuna sanzione (il bello delle leggi italiane) e quindi l’Italia non può che sperare tu ti iscriva, alla Thailandia la cosa non interessa.

      Le norme da rispettare per risiedere in Thailandia sono solo le norme thailandesi.
      Es. Se io, invece di farmi fare la certificazione del CUD Inps dall’Ambasciata Italiana – che a quel punto, prendere o lasciare, mi obbliga all’iscrizione AIRE – depositassi 800.000 baht in una banca thai, otterrei il mio visto annuale.
      (Per altri servizi consolari: il rinnovo passaporto mi risulta che lo facciano … comunque altro da verificare, ma tutto risolvibile andando a casa in vacanza).

      Poi ci sarebbe la soluzione opposta e cioè diventare ‘veramente’ residente all’estero (intendo secondo quanto previsto dall’accordo bilaterale Italia-Thailandia. Serve acquisire la ‘residenza fiscale’ in Thailandia … ma anche qui la cosa si complica, l’accordo viene usato in modo diversi e quindi mancano certezze assolute.
      Comunque, per dire, tu dovresti essere pagato al lordo e versare le imposte in Thailandia.
      Es. Io potrei richiedere la residenza fiscale thai, dimostrarlo all’Inps, e riceverei la pensione al lordo.
      Ma Eni è azienda di stato … non credo sia possibile, ma non ho mai approfondito.

      Fine delle chiacchere, un saluto

      P.S. Una cosa la potresti verificare da subito
      Sei un dipendente Eni, nella tua busta paga ci sono contributi al SSN?
      Tu NON sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, appena ti iscrivi all’AIRE il Comune ti cancella … controlla

  20. Alessandra says:

    Buonasera,
    Io e mio marito (da Roma) viviamo in Germania da fine giugno. Mio marito lavora qui, io al momento sono casalinga.
    Siamo proprietari di un appartamento a Roma dove abitavamo prima di venire qui. Avendo un anno di tempo prima che diventi obbligatorio, non siamo ancora iscritti all’AIRE.
    Dobbiamo pagare l’IMU o finché non ci iscriviamo all’AIRE risultiamo residenti in Italia e la tassa non si applica? Oppure l’IMU segue il domicilio?

    Grazie!

    • Guten Morgen,
      Alessandra se ho ben capito, al momento, voi avete ancora la residenza nell’appartamento di proprietà e quindi a fini fiscali nulla cambia riguardo all’IMU, continuerete a trattarla come avete fatto da sempre sino ad oggi, e cioè come ‘immobile principale’ (detto: prima casa) ed esentato dal pagamento dell’IMU.

      Nel momento in cui, iscrivendovi all’AIRE, diventerete ‘residenti all’estero’ diventerete anche, con estremo piacere, proprietari di una ‘seconda casa’ su cui dovrete pagare l’equivalente IMU (scusa l’ironia).

      Iscriversi all’AIRE, che dire.
      Iscriversi è un obbligo di legge (italiana) che però NON prevede alcuna sanzione.
      Quindi non capisco a quale ‘obbligo’ vi sentiate legati se non un obbligo ‘morale’.
      Dico questo perché la residenza, nel concetto normativo italiano, non equivale molte
      volte al medesimo concetto normativo della nazione ospite.
      Molte nazioni ospite richiedono di documentare la ‘residenza’ intesa NON come la si intende in Italia,
      ma solo un domicilio, un recapito… ma di questo non sono certo, riguardo alla Germania, informatevi.

      Se non siete obbligati per altri motivi (che non conosco) all’iscrizione AIRE controllate se,
      da NON AIRE ottenete ugualmente: contratto di lavoro, sanità, scuola- se avete figli-, ecc.
      come semplici ‘domiciliati in Germania’.

      Come ho scritto, la pena per chi non si iscrive all’AIRE è solo morale, l’IMU da 1a a 2a casa si pesa in Euro.

      Non amo suggerire ‘evasioni/elusioni’ ma … al riguardo credo sia la logica conseguenza alla mancanza di rispetto,
      che le nuove norme, hanno riservato ai cittadini italiani residenti all’estero (esclusi i pensionati come me).

      Un saluto e buona permanenza in Germania.

  21. Alessandra says:

    Grazie mille per tutte le info!!
    Per quanto riguarda me, io lavorerò per un datore di lavoro italiano quindi potrei anche non iscrivermi all’AIRE.
    Mio marito, però, lavora qui. Se non si iscrive all’AIRE come fa a pagare le tasse in Germania invece che in Italia?

    • Grazie a te Alessandra, in fondo per me tutto rappresenta un passatempo.

      Riguardo alla tua non iscrizione AIRE, il vostro ex-Comune riceve l’iscrizione di tuo marito all’AIRE (e prontamente lo cancella dall’anagrafe al semplice fine di risparmiare il versamento al SSN), ora, in Italia non è abituale che scattino controlli incrociati ma potrebbe accadere che un messo comunale vada a cercarti a “casa” per un certo periodo di tempo e se non ti trova, siccome la legge lo ammette, l’Anagrafe ti cancella in autonomia (ovvero ti iscrive all’AIRE).

      Riguardo invece al ‘lavoro’, per me al datore di lavoro straniero non interessa la posizione anagrafica ma fiscale, ma questo basta verificarlo col datore di lavoro.
      Il lavoro in ambito UE mi risulta regolato da accordi intracomunitari dedicati.
      Non ho esempi sulla Germania, ma in Spagna un lavoratore italiano, trova lavoro (regolare contratto) e riceve la ‘tessera sanitaria’ senza dover dimostrare l’iscrizione all’AIRE … mi piacerebbe sapere se in Germania esiste un albo dei tedesci residenti all’estero, insomma un AIRE con la targa D.
      AIRE mi pare tanto un carrozzone politico, dove si legge di obbligo dopo 12 mesi continuati di residenza all’estero, mentre da altre parti (fiscali) sono 181 giorni … vai a sapere. Di certo l’interpretazione della legislazione in materia di ‘residenti all’estero’ ha creato illustri vittime del fisco italiano.

      Comunque, scusa delle chiacchiere e tanti auguri, mal che vada ti ritrovi solo l’IMU come 2a casa, una Tari minima ed forse la Tasi (molti comuni esentano gli estero residenti in quanto soggetti IMU).

      Un saluto ed auguri per la nuova esperienza di vita.

  22. Fritz Fischer says:

    Buongiorno,
    vorrei chiedere se io o mia moglie siamo soggetti a pagare imu.
    Sono tedesco e mia moglia italiana (provincia di Taranto), iscritta all’AIRE. Abitiamo in Germania in affitto. Io lavoro e mia moglie è casalinga.
    Siamo proprietari di un abitazione in un condominio. Nell’abitazione resiede mia suocera, senza dover pagare affitto.
    Grazie della risposta e cari saluti,
    Fritz Fischer

    • Buongiorno a voi,
      sì dovete pagare l’IMU, i cittadini stranieri ed i cittadini italiani residenti all’estero iscritti AIRE, riguardo all’IMU sono parificati.

      La legge (nazionale) prevede facilitazioni solo per i “cittadini italiani residenti all’estero, iscritti Aire e gia’ pensionati” ed a determinate condizioni (non locato o dato in comodato d’uso).
      Per esempio: se sua moglie fosse “pensionata” l’avere dato l’uso gratuito alla suocera la escluderebbe dal beneficio.

      Per maggior certezza, comunque, restano da vedere (ovvero cercare in internet e leggere) le delibere IMU del Comune (in provincia di Taranto) per eventuali esclusioni e/o altro deliberate in autonomia dal Comune (i Comuni possono intervenire in modo migliorativo, ovvero, alleggerire la pressione fiscale – anche se ben pochi lo fanno).

      Un caro saluto a voi ed alla Germania.

  23. Paolo says:

    Buonasera,
    le devo fare i complimenti pure io per la sua estrema chiarezza.
    Le pongo tre casi rapidi e le chiedo di darmi conforto:
    – pf residente all’estero (Brasile) iscritta all’aire da fine 2014;non essendo pensionata pagherà regolarmente imu e tasi nel 2015 su immobile situato in italia. Nel modello F24 che pagherà va indicata la sua residenza fiscale italiana (quella anagrafica è all’estero) che però coincide in pratica con la ex residenza anagrafica italiana, dico bene?
    – pf residente all’estero (Brasile) iscritta sempre all’aire che detiene 2 immobili in Italia e lavora regolarmente all’estero, percepisce redditi e paga imposte all’estero, è obbligata a presentare la dich. dei redditi in italia per i 2 immobili che detiene?
    – da quel che ho letto nei suoi commenti mi conferma che l’iscrizione all’aire è un obbligo ma non esistono sanzioni se uno non lo fa. Esistono a suo avviso motivi di convenienza che derivano da tale iscrizione premesso che ai fini imu la legge 80/2014 sfavorisce i possessori di immobili in italia (salvo il caso dei pensionati)?

    La ringrazio in anticipo per la gentilezza
    Un caro saluto

    • a) Sì, il modello F24 riporta l’indirizzo “fiscale” (ovvero l’indirizzo dell’immobile di proprietà e spesso anche di ex-residenza)

      N.B. non è detto si debba pagare IMU e Tasi, controllare le delibere del Comune, molti comuni esentano dalla Tasi i soggetti a IMU 2a casa (c’e’ anche un Comune che esenta da IMU – tanto per dire)

      b) anche qui direi: sì, la guida alla fiscalità italiana per i non residenti, al punto 1.3 recita:
      «Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:
      – l’imposta personale sui redditi (Irpef)
      – l’addizionale regionale all’Irpef
      – l’addizionale comunale all’Irpef
      – le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
      – l’imposta comunale sugli immobili (Ici).
      I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi
      fiscali:
      – presentazione della dichiarazion e annuale dei redditi ai fini Irpef – ad eccezione dei casi di esonero
      – e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso)
      – se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se l’immobile non è concesso in locazione,
      la tassa sui rifiuti solidi urbani.
      La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno,
      ma solo in caso di variazione …»

      ma consiglirei di approfondire:
      – Guida fiscale non residenti
      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c23d4780426dd133b1f2bbc065cef0e8/guida_non_residenti.pdf?MOD=AJPERES
      – Accordo bilaterale Italia-Brasile
      http://www.ambbrasilia.esteri.it/NR/rdonlyres/457D65D8-5D48-453D-B562-6096B140A6B9/0/CONVENZIONEPEREVITARELEDOPPIEIMPOSIZIONIEPREVENIRELEEVASIONIFISCALIINMATERIADIIMPOSTE.pdf

      c) in effetti l’iscrizione all’AIRE è un “diritto / dovere”, nessuna sanzione ma questo concede, al Comune – dopo eventuali verifiche -, la facoltà di cancellare dall’anagrafe comunale le persone ‘evidentemente redisidenti all’estero’ e d’iscriverle d’ufficio all’AIRE.
      Per tutto il resto: l’AIRE, a mio modo di vedere, non comporta alcun beneficio importante … esiste la ridicola possibilità di richiedere il rimborso IVA su acquisti (di certi prodotti) effettuati in Italia ma questa opportunità, oltre ad essere burocraticamente impegnativa, richiede anche che gli acquisti vengano effettuati in negozi che siano dotati delle apposite modulistiche e che conoscono le normative relative al’IVA pagata da ‘stranieri”.

      Grazie per i complimenti, la cosa mi lusinga ma cerco solo di fare meglio che posso per quel poco che conosco, restando consapevole della mia scarsa conoscenza della fiscalità italiana (mai stato fiscalista nella mia vita precedente) e delle alte probabilità di errore a cui sono soggetto trattando un argomento complesso e mutevole.

      Un saluto.

      • Giuliano Porcelli says:

        “Per tutto il resto: l’AIRE, a mio modo di vedere, non comporta alcun beneficio importante …”
        Sono d’accordo, ma almeno un beneficio reale esiste. E’ quello che permette agli iscritti AIRE di acquistare in Italia una casa usufruendo delle agevolazioni prima casa (IVA al 4%) in qualsiasi Comune, indipendentemente dal quello in cui si è iscritti nelle liste AIRE. Questo, ovviamente, a patto che non si posseggano altre case, ecc …

        • Tiziano says:

          … mi risultava che per avere l’agevolazione Iva era necessario prendere la residenza (entro 6 mesi dall’acquisto).

          L’unico beneficio extra è la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti di beni soggetti ad Iva ordinaria … ma procedura molto burocratica che, sin dall’inizio, deve trovare un venditore a conoscenza della norma e quindi in grado di emettere l’adeguata fattura.

          Resta comunque ben poco, gli immobili possedutui da estero residenti sono poi soggetti a IMU come 2a casa anche se, nel paese di residenza, si abita in affitto … Nessun beneficio importante.

          • Giuliano Porcelli says:

            Non sei obbligato a prendere la residenza entro sei mesi, finché sei residente all’estero e iscritto all’AIRE. Immagina di comprare una casa per 300.000 € e pagare 12.000 € di IVA anziché 30.000.
            I riferimenti normativi per le agevolazioni fiscali previste per i cittadini italiani emigrati all’estero sono:
            Art. 1 della Tariffa, Parte prima, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, Nota II-Bis, così come modificato dal D. lgs 23/2011 e dalla D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/2013.
            Bisogna dire che ci sono poi alcune condizioni da rispettare, tra cui quella di non vendere la casa prima di cinque anni dalla data di acquisto.

            • :-D evidentemente ero fermo alla normativa ‘vecchia’ …

              Ora il non residente (a parte l’IMU) ha le medesime agevolazioni del residente… non altro che la riacquisizione di un “beneficio perso” (come l’iscrizione al SSN) andando all’estero … a me par tanto un beneficio rivolto soprattutto alla lobby dei costruttori a cui viene aperto un mercato potenzialmente grande.

  24. Pingback: IMU e AIRE - IMU e residenti all'estero nel 2015 | Asia blog

  25. Giovanni Battista FIORE says:

    Ho cercato di segnalare il problema, scrivete ai giornali, perché pagare come seconda casa il solo immobile posseduto solo perché si risiede all’estero è ingiusto, senza parlare del canone RAI in bolletta.
    http://italians.corriere.it/2016/01/12/i-cittadini-aire-e-la-tassazione-sugli-immobili/

    • Purtroppo, caro Giovanni Battista, dopo l’abolizione dell’ICI la considerazione (fiscale) per i residenti all’estero è venuta a mancare. Forse nasce dal pensiero, a me espresso da un assessore al bilancio, “vivete all’estero e li avete la vostra vita e la vostra casa”.

      Per parte mia, dopo la solenne smentita interpretativa riguardante la legge attuale, ho in corso due “interpelli” al ministero, entrambi riguardanti la Legge 80/2014.
      Cosa che porta via 5/6 mesi per avere risposte (presumendo di aver rispettato tutte le forme burocratiche richieste, che altrimenti neppur rispondono o, quantomeno, ti avvisano che l’interpello non è stato inviato correttamente).

      Ai giornali, del mio Comune, ho scritto nel 2012, all’introduzione dell’IMU. Come scrissi anche a tutti gli eletti all’estero (deputati e senatori).

      Non voglio NON pagare, voglio solo pagare equamente e l’IMU, rispetto all’ICI, penalizza i soli residenti all’estero.
      Ma sul momento la cosa ha fatto poco scalpore, tanti pensavano ancora ai meccanismi ICI (basta leggere il primissimo commento a questo post).

      L’abbonamento Tv in bolletta Enel, ci sto guardando e non tutto risulta ancora chiaro al riguardo.
      Se come ricevitore tv includono “qualsiasi apparecchio idoneo a visualizzare segnale tv” già un computer collegato a internet
      assoggetta al canone tv. Vedremo.
      Un saluto

  26. Carlot Edilio says:

    abitiamo in casa di proprietà del suocero pensionato iscritto AIRE residente in Francia, l’anno scorso per motivi IMU abbiamo fatto un comodato.
    Quest’anno, non avendo mi suocero domicilio nello stesso comune, dovremmo pagare per intero? O ci spetta la riduzione dei 2/3, non ritenendo più valido il contratto di comodato?

    • Edilio, la situazione credo sia più complessa.
      Nel 2012/13/14 per tuo suocero (come per tutti i residenti all’estero) i requisiti richiesti per avere la parificazione ad immobile principale, erano:
      “… i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto … a condizione che non risulti locata”.

      Quindi il vostro comodato d’uso NON impediva il beneficio.
      Restava solo da verificare il SI espresso dal Comune in cui si trova l’immobile.

      Da gennaio 2015, i requisiti indicati dalla Legge 80, oltre a cancellare “residenti all’estero” ed introdurre “pensionati iscritti all’AIRE”, mette il comodato d’uso come stato dell’immobile che NON permette la parificazione ad immobile principale e, di conseguenza, IMU prima casa, riduzione di 2/3 di Tasi e Tari.

      Ritengo, quindi, che abbiate disdetto il comodato d’uso.

      La più recente interpretazione di legge
      (leggi il post indicato all’inizio di questo come: aggiornamento importante)

      comunque qui l’interpretazione corrente
      http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione_n._6-2015_IMU_TASI_e_TARI._Soggetti_iscritti_AIRE.pdf

      In sostanza ed in assenza di comodato d’uso, si tratta solo di verificare se tuo suocero ha i requisiti richiesti:
      pensionato/iscritto AIRE/pensione pagata da un ente francese (non INPS o meglio anche INPS ma trattamento internazionale)/

      Il Comune di ex residenza ed il Comune in cui si trova l’immobile possono essere diversi
      (o quantomeno: la norma non specifica nulla al riguardo), si tratta solo di avere i requisiti richiesti.

      Sì, non è tutto semplice e chiaro, mi spiace ma l’ultima normativa, come potrai leggere nel link, ha avuto un’interpretazione molto restrittiva rispetto a quella che hai letto in questo primissimo post.

      Un saluto.

  27. Angelo Gentilezza says:

    Buon giorno ,volevo domandarvi noi residenti all´estero e iscritti all´Aire dobbiamo pagare il canone RAI? GRAZIE

    • Caro Angelo la tua domanda arriva contestualmente al provvedimento (da intendersi come: interpretazioni e disposizioni sulla nuova norma) dell’Agenzia delle Entrate

      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e370a862-3fb5-42d3-8a02-be41b4dec2ea/PROVVEDIMENTO+N.+45059+DEL+24+MARZO+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e370a862-3fb5-42d3-8a02-be41b4dec2ea

      La cosa mi interessa in quanto sino al 31/12/2015, avendo nel 2011 provveduto all’invio alla RAI della rottamazione dell’apparecchio tv e della certificazione della mia residenza all’estero, non ero legalmente tenuto a pagare il canone.
      Ma ho mantenuto l’allacciamento Enel.

      Non ho ancora finito di leggere (capir bene) tutto l’impianto della norma.
      Ma posso solo assicurare che NON paga chi non ha in casa un apparecchio Tv.
      Ma, a quanto pare, hanno azzerato tutto – intendo: senza recuperare dagli archivi Rai le esenzioni esistenti.

      Quindi ho il forte sospetto di dover “rifare tutta la nuova trafila burocratica” che, comunque, posso fare solo dal 4 aprile – a quanto pare lo Stato non è ancora pronto a ricevere la documentazione -.

      Mi sono scaricato l’autocertificazione:
      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ed8588a0-7e4d-4174-8a5f-17bd22cbc632/MODELLO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ed8588a0-7e4d-4174-8a5f-17bd22cbc632

      Il bello è che “non pagano le seconde case” – e la gran parte dei residenti all’estero è proprietario di “seconda casa” ai fini IMU/Tari/Tasi – e quindi potrei affermare senza tema di smentita che i residenti all’estero – fatti salvi quei pensionati beneficiati dalla L.80/2014 – non devono pagare il canone Rai anche se hanno nell’unica casa italiana la TV …
      e qui c’e’ da ridere… a parte che nell’autocertificazione a me pare non ci siano riferimenti relativi a “seconda casa” o “residente all’estero”… l’autocertificazione dell’Agenzia delle Entrate ha già ricevuto un esposto

      http://tlc.aduc.it/rai/

      Comunque sia, quel NON devo pagare deve sempre essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, ma solo dal 4 aprile.

      Un saluto

      • Elisabetta says:

        Su internet ho letto che non pagano imu prima casa solo i pensionati residenti all’estero che percepiscono pensione nel paese di residenza cioè pensione erogata non dall’Italia. Quindi chi ha residenza all’estero e percepisce la pensione italiana all’estero non ha l’esenzione imu. Questo decreto legge e’ stato fatto per favorire i pensionati italiani che prendono pensione estera e possano comperare casa in Italia con lo sconto e cioè agevolazione al 4%. Ciò non è giusto. Vorrà dire che tutti gli italiani pensionati che sono andati a vivere all’estero, magari costretti per le troppe tasse, e che quindi non hanno esenzione imu prima casa, a causa di questa disparità ed ingiustizia non daranno alcun voto politico in Italia .

        • Tiziano says:

          Sì, Elisabetta è così.
          All’inizio di questo post (maggio 2015) ho messo un AVVISO di aggiornamento IMPORTANTE (dicembre 2015) dove, appunto, recepisco l’interpretazione della Legge (giugno 2015), interpretazione ben diversa dalla mia e con valenza di certo superiore a quella di un semplice contribuente quale sono.

          La sostanza dei fatti, da un punto di vista interpretativo, mi lascia comunque nel dubbio ed ho inviato al MEF una richiesta analoga a quella che i parlamentari hanno inviato.

          La contestazione che faccio riguarda la formula “già pensionati nei rispettivi paesi di residenza”, frase che per essere capita deve essere descritta così :
          ” dal 2015, per gli AIRE l’immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.”
          (http://www.amministrazionicomunali.it/imu/aire.php)

          Quindi ho chiesto un ulteriore chiarimento basandomi sul fatto che, se volevano scrivere “già pensionati (dei ) rispettivi paesi di residenza”, questo dovevano scrivere e tutti capivamo.

          Anche a leggere la spiegazione delle Amm.Comunali, si legge: “…solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza …” e segue il ‘chiarimento”

          Io sono AIRE e persionato nello Stato estero in cui risiedo, questa la logica lettura, ma io sono pensionato INPS e per capire che NON ho i requisiti, devo affidarmi ad un’interpretazione che, questo è il ridicolo, viene chiesta da parlamentari (quei parlamentari che fan le leggi) a ente terzo, potevano chiederlo ai colleghi?
          Io penso di sì.
          Bastava cercarli (lavorano assieme) e chiedere: “Ciccio, cosa intendevi dire quando hai scritto ….”.

          Comunque, sono in attesa di risposta da parte del MEF, ma non ho certo grandi speranze.
          Ma la lingua italiana credo proprio sia dalla mia parte.
          Magra consolazione, la massacrano di continuo – credo volutamente – nel fare leggi.

          La sostanza dei fatti, invece, riguardo a chi viene e a chi non viene beneficiato putroppo riflette l’insignificanza degli elettori AIRE. Se si escludono forti radicamenti in alcune nazioni delle Americhe, per di più probabilmente tutti anche fiscalmente residenti all’estero, in generale la platea dei beneficiati risulta esigua.
          Un doppio salto mortale rispetto all’ICI, nessuno pagava/ quasi tutti pagano (seconda casa).

          Vedremo, un saluto.

  28. Giovanni says:

    Grazie per le preziose infomazioni fornite… ma a questo punto volevo, per favore, chiedervi:
    Io sono un pensionato INPS residente all’estero e possiedo un solo immobile come prima casa a dispozione sul quale ho pagato nel 2015 un’imposta IMU, per me cara e salata, ora che devo fare l’UNICO 2016 ci devo pure pagare l’IRPEF?

    Grazie.

    • Dubbio legittimo il tuo Giovanni,
      ma, innanzi tutto, come ho già scritto in altre risposte, non sono un commercialista o ex-commercialista, sono un semplice dilettante che si interessa alla materia. Per questo motivo, forse, dovrei esimermi dal dare risposte a qualsiasi quesito ma, dopo aver precisato questo, comunque rispondo:

      in effetti se è vero che l’immobile (unico) posseduto in Italia da un residente all’estero (AIRE) risulta “seconsa casa” ai fini IMU (con relativa imposta), questo status di “seconda casa” dovrebbe riflettersi nella dichiarazione dei redditi a fini IRPEF (Unico).

      Ma, per fortuna, non è così.
      L’immobile NON concorre alla formazione del reddito.

      n.b. il tutto vale ovviamente sempre per un unico immobile e pertinenze, di proprietà del dichiarante e, fondamentalmente, tenuto a propria disposizione.

      La legiferazione italiana è piena di sorprese, a volte belle a volte brutte, di sicuro è alquanto confusa.
      Io ho temuto per la fornitura di energia elettrica, le “seconde case italiane” pagano aliquote superiori a quelle delle “abitazioni principali”, ma a quanto pare anche in questo caso vale quel che vale per l’IRPEF, la tariffa applicata è quella dell’abitazione principale.

      Un saluto

  29. Paolo says:

    Ciao,il mio problema e’ questo: nel 2015 ho abitato a casa di mia mamma poi nel novembre 2015 sono andato in germania, quindi io non ho case di proprieta’ in Italia. Avendo la residenza in germania dal novembre 2015 mi spetta pagare la spazzatura del 2016 essendo che gia hanno mandato la bolletta anche se io non ci ho abitato?

    • Paolo, una risposta precisa si ha solo conoscendo il regolamento comunale (non sono identici tra i circa 8.000 comuni italiani)
      per parte mia posso dirti che il mio Comune – tramite l’ente esattore Hera – prevede sconti (quindi sempre un pagamento ma ridotto) per i non residenti e questo in quanto si presume che l’immobile non sia occupato in via continuativa.

      Per sapere se la bolletta che ti hanno inviato corrisponde alle regole devi informarti se l’ente esattore conosce il tuo stato di non residente.

      Un saluto

      p.s. E col canone tv? Se in casa hai la luce il canone tv arriva nella bolletta … non si finisce mai di pagare.

  30. Nadia Nonni says:

    ciao la mia domanda è questa … ho i miei genitori residenti Aire Belgio che hanno un appartamento in Italia (Roseto D.A,)(Comunione dei beni ) dal 2013 mia madre è deceduta … mio padre pensionato ha donato alle sue 2 e uniche figlie in parti uguale l’immobile restante lasciandosi l’usufrutto …. chi paga imu e tasi??? premessa noi figlie siamo già proprietarie di un immobile proprio … siamo regolarmente residenti in italia grazie per la vs risposta

    • Cara Nadia, premesso per l’ennesima volta che non sono un commercialista ma un semplice dilettante interessato alla materia, passiamo alla risposta.

      Di solito funziona così, il donante (tuo padre) da quel che scrivi è anche usufruttuario dell’immobile quindi le imposte continuano a gravare su di lui in quanto ha mantenuto la “nuda proprietà”.

      Quindi se tuo padre, iscritto AIRE, è pensionato con retribuzione pagata da un ente belga ricade tra coloro che NON devono pagare IMU in quanto l’immobile è parificato a prima casa, nel 2016 la TASI non si paga sulla prima casa.

      Se invece, pur iscritto AIRE, percepisce una pensione INPS (escluse le pensioni internazionali che ricadono nella parificazione ad immobile principale) deve pagare come seconda casa (chi paga seconda casa viene spesso esentato dalla TASI, con delibera dei singoli Comuni – questo è da verificare presso il proprio Comune).

      Ma se fossi in te, verificherei la mia risposta con un buon commercialista, l’intreccio di norme creatasi nel campo dell’imposizione sugli immobili lascia spazio a tante e diverse interpretazioni da parte dei singoli Comuni.

      Un saluto.

      • Nadia Nonni says:

        grazie di cuore

      • Nadia Nonni says:

        Caro Tiziano … stavo pensando … papà ha una regolare pensione pagata da un ente belga quindi imu ok … ma l’usufrutto di mio padre è solo su 4/6 dell’immobile visto che 2/6 è quello ereditato da mamma a noi figlie …quindi ci tocca pagare la tasi ?? o siamo esentati in quanto papà residente aire – coniuge superstite rimane l’unico soggetto passivo di imposta e con diritto di abitazione e quindi nulla è dovuto?

        Grazie ancora un saluto
        Nadia

        • Bella situazione, per me dovrete suddividere l’imposta in base all’usufrutto, quindi avrete 4/6 di tuo padre che (visto che ha i requisiti) sono esentati da IMU e TASI ed i restanti 2/6 sottoposti ad aliquota come seconda casa (visto che voi sorelle possedete un altro immobile e non abitate nella casa di cui stiamo trattando).

          • Nadia Nonni says:

            lO SO è complicato , ma allora visto che papà ha il diritto di casa principale essendo pensionato Aire non ha anche il diritto di abitazione (come coniuge superstite) ?? o diritto di usufrutto??

            • Di base si guarda l’usufrutto ovvero la nuda proprietà (come prescrive la legge per l’esenzione IMU e inoltre non locato, insomma tenuto a disposizione) questo rende la casa parificabile ad “immobile principale”.
              Se esite altro vincolo, scritto nell’atto di usufrutto, ha un valore ma se l’immobile viene tenuto libero per la “comodità di tuo padre” credo che nessuno abbia nulla da eccepire, lui è usufruttuario e soggetto imponibile fiscalmente.

  31. Nadia Nonni says:

    ok grazie ancora sei stato gentilissimo un saluto dall’Abruzzo Nadia

  32. Arnuz says:

    Ciao a tutti,

    Vorrei segnalare che la legge e’ iniqua. Bella scoperta, direte voi.

    Per essere un po’ piu’ preciso, la distinzione unicamente in base alla residenza di chi possa considerare la casa sua abitazione principale viola l’articolo 14 della Convenzione Europea dei diritti umani:

    “Articolo 14 – Divieto di discriminazione.

    Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”

    Anche se residenza non e’ scritto chiaramente, vi sono parecchi casi della Corte di Giustizia della UE che confermano che la residenza e’ considerata come “ogni altra condizione”. Basta usare google con una ricerca specifica: https://encrypted.google.com/search?{google:acceptedSuggestion}oq=discrimination+&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=discrimination+on+the+ground+of+residence

    Propongo un’azione collettiva in giustizia, credo sia facile da dimostrare, e se ci mettiamo insieme un avvocato non costera’ cosi’ tanto – soprattutto se confrontato coi salassi che occorre pagare! Contattatemi pure per email, e se sapete altri blog o siti che raggruppano poveracci come noi, spargete la voce!

    • Grazie per la proposta.
      Vediamo quanti possono essere interessati!

    • Caro Arnuz, innanzi tutto dovresti indicare la tua email per un eventuale contatto (noi del blog la vediamo ma, come indicato nel form dei commenti, non viene pubblicata) e, per parte mia provvederò presto alla pubblicazione di un post (se può aiutare la “causa”)

      Riguardo alla “iniquità” della norma, che dire, a me pare iniqua la sua formulazione che, senza alcun dubbio, ha richiesto una “interpretazione” e questo la dice lunga su come la lingua italiana sia stata massacrata.
      Ma, a parte questa mia banale osservazione, l’On. Marco Fedi (deputato eletto nella circoscrizione estera Africa/Asia/Oceania/Antartide) mi conferma che l’interpretazione rispecchia le intenzioni del legislatore.

      Riguardo alla “residenza”, neppur la nostra Costituzione usa quel termine e, così mi pare di aver letto in documenti UE, la giurisprudenza europea non ha ancora una linea ben definita al riguardo.
      Avevo puntato anch’io gli occhi sulla “residenza” in quanto la norma, così come interpretata, in un caso – quello delle pensioni internazionali – obbliga “un pensionato beneficiario a non cambiare residenza pena la perdita del beneficio”.
      Esempio citato nell’interpretazione: “un contribuente che percepisce una pensione italo – svizzera e risiede in Francia, non usufruisce del beneficio.”
      Questo “vincolo” alla residenza a me pare una limitazione della propria libertà.

      Non credo, invece, che l’agevolazione concessa ad un “determinato tipo di soggetti” sia opinabile se non riguardo alla tipologia (sempre dando per scontato che resta comunque un beneficio dettato da incomprensibili ragioni). Allo stato attuale credo di poter tranquillamente pensare che i beneficiati siano prevalentemente emigranti di lunga data – percepiscono la pensione estera – e molto probabilmente hanno “casa” nel paese in cui risiedono.

      Come ho scritto all’On.Fedi: io credo che se deve esserci una categoria beneficiata debba essere quella degli iscritti AIRE con domicilio (o residenza che dir si voglia) fiscale in Italia.
      I contribuenti maggiormente simili ai residenti.
      A sentire l’On. Fedi la parificazione ad immobile principale per tutti i residenti all’estero ha un “costo” di 90 milioni di euro, che vuol dire: prima di concederla serve avere la copertura finanziaria alla modifica di legge.
      In caso contrario (mettiamo una sentenza favorevole della Corte UE) potrebbe accadere come con le pensioni bloccate per legge, legge considerata incostituzionale, rimborso non totale del mal tolto ma calcolati a comodo dello Stato.
      Forse resta solo una battaglia tra “poveri” e l’unica speranza resta legata all’aumento del peso politico dei residenti all’estero (oggi un peso piuma) per avere una forza idonea ad ottenere una “parificazione fiscale con i residenti”.

      Un saluto e: pubblica la tua email in un commento.

  33. Arnuz says:

    Ciao a tutti,

    Nel frattempo mi s’e’ aperta un’altra strada percorribile: il ricorso alla Commissione Europea. Spesso hanno preso le difese di cittadini discriminati. Se gli italiani all’estero non sono cosi’ tanti, gli europei cominciano a essere un peso politico non indifferente!

    E’ una maniera comoda perche’ un caso legale cosi’ prenderebbe anni, se un’istituzione se ne prendesse carico sarebbe molto piu’ facile per noi.

    Scrivero’ questo appello con l’aiuto di un avvocato a me vicino che me l’ha suggerito e lo contribuiro’ qui prima di inviarlo.

    • Salve Arnuz, io stavo indagando l’utilizzo del “difensore civico nazionale”, anche se l’Italia, unica tra le nazioni UE, non ha questa figura ed offre quale alternativa il “Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome”.
      Vedremo, un saluto.

      • Arnuz says:

        Buona idea. Altra alternativa sarebbe l’ombudsman europeo, ma non ha i poteri di una corte, quindi a mio avviso il percorso Commissione e’ il meglio, anche se sicuramente piu’ lungo. La corte pero’ considera i pareri dell’ombudsman, che di solito e’ anche piu’ veloce, forse ricorrere ad entrambi sarebbe l’ideale… Ne parlo con l’avvocato quando ci troviamo e vi tengo informati.

        • suela ACCARDI says:

          Mi interesserebbe sapere se hai poi consultato il tuo conoscente avvocato circa l’opportunità di inviare un appello alla Corte di Giustizia Europea o alla Commissione Europea. Io sono una pensionata italiana della Commissione europea, residente in belgio ed iscritta all’AIRE. Francamente da questa legge mi sento discriniminata e resa invisibile.
          Grazie

          • tiziano matteucci says:

            Per parte mia ho interpellato il difensore civico nazioale … un contatto inutile, il suo intervento avviene solo dopo un eventuale contenzioso col Comune di exresidenza.

            Al momento sto prepando una lettera per i parlamentari eletti all’estero, basandomi sul fatto che l’interpretazione ufficiale della norma indica, dice che un AIRE residente e pensionato nel paese X se si trasferisce nel paese Y perde l’agevolazione (es. dalla Svizzera mi trasferisco in Francia) … potrebbe essere una limitazione ad un diritto costituzionale (art.16)

  34. romanobaldi says:

    Buondi,

    mi trovo nella stessa situazione di Tiziano: abito in Thailandia ( con tanto di iscrizione Aire) ed ho una casa in italia.Ora, tanto per fare l’avvocato del diavolo: per non pagare l’IMU basta una autocertificazione, da spedire al comune dove si possiede la casa in Italia, nella quale si dichiara di ricevere una pensione nello stato estero in cui si richiede.In parole povere: dichiarare spudoratamente il falso, ma sapendo che ben difficilmente il comune italiano potra/vorra” /sapra’ controllare l’autenticità’ dell’autodichiarazione.Lo so, in tal caso si violerebbe a legge, ma vista la follia della legge in questione la cosa mi sembra ‘ moralmente’ più’ che legittima, ed il rischio che si corre quasi zero.
    Secondo punto: nella legge si parla genericamente di ‘ pensione’, anche privata dunque.Nulla vi vieta di farvi ‘ erogare’ una pensione di un importo ‘x’ da un amico che abiti nel vostro tesso paese, visto che la legge non pone alcuna limitazione al concetto/modalita’ di ‘ pensione’.Puo quindi anche essere un vitalizio, ad esempio, di 10 euro mensili, che un amico o un conoscente vi eroga anche a titolo benevolo, visto che non vi e’ alcun limite ( verso il basso o verso ‘alto) posto dalla legge alla pensione che ricevete in uno stato estero – attenzione: IN uno stato estero, non DA uno stato estero.Oppure mettete su una società’ qualunque nel paese dove abitate e fatevi erogare una minipensione da tale societa’, e non infrangerete la legge.Tutto cio’ vi sembra immorale”?Che dire allora di un italiano che vive a Londra con una pensione di 10.000 sterline inglesi e che e’ quindi esonerato dal pagamento dell’IMU, mentre un disoccupato che vive anche lui a Londra senza alcun introito e che dorme sotto i ponti della capitale inglese, ma che ha ereditato una baracca in italia, e che l’Imu deve pagarlo?…..

    Saluti, Roberto

    • Ti consiglierei di leggere molto attentamente l’interpretazione della legge.

      Dunque, all’entrata in vigore della legge (gennaio 2015) ho contattato l’ente esattore e la certificazione che mi spedirono (tutto fatto via email) chiedeva solo la data del pensionamento, c’è da dire che da parte mia avevo specificato, al momento del contatto, che ero pensionato INPS 2008 e AIRE 2009.
      Quindi il tutto seguiva un’interpretazione della legge che, a questo punto, posso solo definire “sbagliata da parte mia”.

      Io sono Aire ed al momento del pensionamento risiedevo in Italia (già pensionato nel rispettivo paese di residenza) ma il punto dolente: “già pensionati nei rispettivi paesi di residenza” viene in seguito interpretato ufficialmente con: “già pensionati degli attuali paesi di residenza”
      (ovvero sei AIRE, risiedi in Australia e percepisci una pensione australiana: OK – unico impedimento se sei AIRE, pensionato italiano ma prendi la residenza in Thailandia, perdi il beneficio di legge (nell’interpretazione ufficiale al posto di Australia/Thailandia scrivono Svizzera/Francia).

      Quindi: la certificazione richiesta (ed inizialmente mal interpretata da me, e dall’ente esattore, prima dell’interpretazione) non vale per me ma per coloro che hanno il requisito suddetto.

      La tipologia di pensione è stata indicata con estrema precisione nell’interpretazione ufficiale.

      A mio modo di vedere, ha un unico difetto grave: vincolando la perdita dell’agevolazione fiscale alla residenza (puoi risiedere solo nella nazione che ti paga la pensione) pone un forte dubbio di incostituzionalità.

      :-) leggi l’interpretazione, un saluto

      p.s. l’arte di arrangiarsi espone sempre al rischio di andare contro le regole (nel caso IMU la sto esercitando subendo la stizza che mi provoca l’uso incomprensibile della lingua italiana, ma non ne vado molto fiero)

  35. Lucia says:

    Una domanda – l’articolo menziona che i pensionati all’estero non devono pagare IMU, ma non sono menzionati coloro che sono ritirati dal lavoro e non ricevono pensione. Per esempio, io sono residente nel Regno Unito, ho 63 anni, sono ritirata dal lavoro dal 2015, ma non ricevero’ pensione statale dal Regno Unito fino a quando compiero’ 65 anni. Devo comumque pagare l’IMO e la TASI?

    • tizianomatteucci says:

      Dal 1 gennaio 2015 tutti gli iscritti AIRE pagano l’IMU, anche sull’unico immobile eventualmente posseduto in Italia, come “seconda casa”.
      Dal pagamento (ovvero dall’equiparazione a “immobile principale” di un solo immobile posseduto) vengono esonerati solo gli iscritti AIRE che sono pensionati percettori di pensione estera.
      Quindi: tra due anni (se ho ben letto) sarai in possesso di tutti i requisiti necessari e pagherai solo 1/3 di Tari e Tasi.
      Ma sino ad allora sei soggetta a IMU come seconda casa (molti, se non tutti, i Comuni esentano da TASI chi paga IMU seconda casa, devi chiedere al Comune dove hai l’immobile).

      Un saluto.

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  37. caterina boggione says:

    italiano che pensa di donare con usufrutto al figlio scapolo iscritto aire francia per lavoro un suo alloggio (anche se ne possiede 3) nello stesso comune’ lo può fare?rimettendoci cosa?(imu,ecc)

    • tizianomatteucci says:

      Provo a rispondere pressuponendo alcuni “fatti”.

      Se l’italiano che “pensa di donare” risulta residente (i.e. no AIRE) al momento paga l’IMU quantomeno su due dei tre “alloggi” (i.e. uno prima casa esente ed i restanti due seconda casa).
      Il figlio (iscritto AIRE e non pensionato da un ente francese) se acquisisce la nuda proprietà non ha alcun obbligo fiscale in quanto l’IMU resta in carico all’usufruttuario.

      Invece, nel caso di una donazione senza usufrutto, l’AIRE diviene proprietario e paga IMU seconda casa.

      Alla fine direi che: per quel che riguarda l’IMU, nulla cambia.

      • caterina boggione says:

        ho capito. grazie molte.trattasi del primo caso ove il figlio continuerebbe a essere lavoratore aire francia con sola nuda proprieta.se più avanti venisse a lavorare in italia non più aire ma con abitazione principale dovrebbe fare come un normale residente italiano.ok?grazie molte ancora.

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  40. suela accardi says:

    Mi interesserebbe sapere se il sig. ARNUZ ha inviato un appello alla Corte di Giustizia Europea o alla Commissione Europea. Sono una pensionata italiana della Commissione europea, ente sovranazionale ed extraterritoriale. Sono residente in Belgio ed iscritta all’AIRE. Interpreto la norma della legge 80/2014 in modo a me favorevole in quanto percepisco comunque una pensione estera.
    Ho inviato una dichiarazione al mio comune italiano, comunicando che intendevo avvalermi della suddetta legge. Non ho mai ricevuto risposta.

    • Arnuz says:

      Non ho inviato perche’ il mio comune si era infine interessato e aveva aperto un dialogo. Inizialmente mi avevano solo mandato il resoconto, ma dopo aver ingaggiato in discussione, escalation al maanger, e con un po’ di va e vieni hanno abbandonato quando li ho spaventati inviando la versione italiana del CEOS… A volte la scartoffia serve.

      Da allora non mi hanno piu’ risposto, io ho continuato come se nulla fosse, e ci ignoriamo a vicenda… Se dovessero riattaccare mi appellerei alle corti. Spero che non sia necessario.

      Comunque, io ero solo contractual. Se lei e’ stata funzionaria dovrebbe poter trovare un equivalente del cedolino dei pensionati italiani tra i documenti di sysper, se poi e’ residente in Belgio credo che non serva neanche la sovranazionalita’, ha lavorato a Bruxelles… Buona fortuna!

  41. tiziano matteucci says:

    Salvo diversi regolamenti interni alla Commissione Europea, per conto mio ritengo che Lei abbia i requisiti richiesti e non credo che serva una risposta dal Comune Italiano dove sorge l’immobile (con i relativi requisiti) … a gennaio 2015 scrissi al mio Comune di ex residenza cercando informazioni riguardo l’IMU, per tutta risposta mi inviarono un modulo da compilare in cui si mi richiedeva l’anno del pensionamento … nel tempo non ho mai ricevuto alcun avviso di pagamento IMU, cosa d’altra parte da effettuare con F24 ed oggi adottata dal mio Comune per incassare la TARI…. ma ciascun Comune italiano ha una propria prassi burocrazia.

  42. Ilaria Rossi says:

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