IMU e AIRE (ovvero l’IMU e i residenti all’estero) – un riepilogo del 2015

AIRE

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Quando nel 2012 il governo italiano  dell’epoca introduce l’IMU, la differenza più consistente, rispetto all’ICI (imposta simile che era stata abolita), riguardava i cittadini italiani residenti all’estero.

L’ICI, in estrema sintesi, parificava l’immobile di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero a quello posseduto da un cittadino italiano residente sul territorio dello Stato.

L’IMU, a differenza dell’ICI, lasciava ai singoli Comuni la facoltà di parificare o meno, un immobile – uno solo ed a determinate condizioni – posseduto da cittadini italiani residenti all’estero, a “prima casa”. Il risultato fu che nel 2012 / 2013 / 2014, i cittadini italiani residenti all’estero erano suddivisi in 3 diverse tipologie di contribuente.

Gruppo 1 – Soggetti IMU come “prima casa”.

Gruppo 2 – Soggetti IMU come “seconda casa”.

Con un’ulteriore gruppo, creatosi successivamente, in quanto molti Comuni che nel 2012 non avevano consesso la parificazione a “prima casa”, nel corso del 2013 / 2014 deliberarono questa agevolazione – anche stabilendo requisiti diversi da quelli indicati dallo Stato – e quindi:

Gruppo 3 –  Soggetti IMU come “seconda casa” per un certo periodo e poi soggetti IMU come “prima casa”.


Una tassazione a macchia di leopardo, tutto dipendeva dalle scelte del Comune in cui era ubicato l’immobile di proprietà e quindi, riguardo al pagamento dell’IMU, i cittadini italiani residenti all’estero dovevano assolutamente informarsi presso il proprio Comune.

Questo affascinante aspetto della storia l’ho proposto, nel settembre 2014, in IMU e italiani residenti all’estero (AIRE)  in relazione alla emanazione della L. 80/2014 ed al controverso, quanto immediato, utilizzo che della Legge 80/2014 fecero alcuni Comuni con un aggravio per i cittadini italiani residenti all’estero, se non del Gruppo 2 sicuramente del Gruppo 3, a cui alcuni Comuni (forse tutti) revocarono la concessa parificazione e richiesero il pagamento IMU per tutto il 2014.

E siamo alla Legge 80/2014, norma attualmente in uso.

Questa Legge, riguardo all’IMU, ha cancellato la facoltà dei Comuni di concedere ai cittadini italiani residenti all’estero la parificazione a “prima casa” (reintroducendo quindi l’IMU “seconda casa” per tutti). Poi, per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)”, introduce, a partire dal gennaio 2015, la parificazione a “prima casa” solo per coloro , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, ….

Ho trattato l’argomento nel maggio 2015, Residenti all’estero (AIRE) ecc.,  interpretando la frase “… , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, …” come un’inclusione di tutti i pensionati iscritti all’AIRE e questo indipendentemente dalla nazionalità dell’ente che eroga la pensione. Già pensionato nel Paese di sua residenza. Interpretazione che ho cercato di chiarire, in un recente aggiornamento.

Il tutto a seguito ad una sopravvenuta diversa interpretazione della norma che assegna l’esenzione esclusivamente ai pensionati (AIRE) che percepiscono la pensione dallo Stato in cui risiedono (con alcune specifiche e limiti), esludendo quindi dal beneficio i pensionati INPS – questo, di conseguenza, incide anche su TASI e TARI -.

Finisce l’anno ma non l’incertezza su quel che intendevano i legislatori. Ne dovremo riparlare, ma intanto:

Buon Anno Nuovo a tutti i cittadini italiani residenti all’estero.

Tiziano Matteucci
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"Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui." (Dante Alighieri - Inferno, V). Per il resto non c'e' molto da dire. Pensionato italiano che ora risiede in una cittadina del nord ovest della Thailandia per un assieme di causalità e convenienze ... c'è solo una cosa certa: "faccio cerchi sull'acqua ... per far divertire i sassi" (Premdas)
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13 Responses to IMU e AIRE (ovvero l’IMU e i residenti all’estero) – un riepilogo del 2015

  1. Paolo Batt. says:

    Tutto quasi chiaro.
    Io non ho capito quale è l’IMU da pagare per il 2014 per uno come me che ero iscritto all’AIRE dal 1980, avevo un unico immobile non locato in Italia e percepivo una pensione sociale nello stato dove risiedevo.
    Grazie per la vostra risposta che spero ricevere.
    Attenti saluti.
    Paolo Battaglia
    Email:
    Cell. 0039 333 359 4173

  2. tiziano matteucci says:

    Il 2014 è stato un anno in cui dipendeva dal Comune di ex residenza se esentare o meno dall’imposta … quindi solo il tuo Comune ha la risposta… ma siccome la pretesa di riscossione dell’IMU non pagata decade dopo 5 anni, direi che con una buona dose di fortuna siamo quasi arrivati al traguardo.

  3. suela accardi says:

    Ah Ah Ah, a fine ottobre 2019 sono arrivati gli accertamenti sul mancato pagamento IMU 2014, consiglio agli AIRE che ne hanno ricevuto l’avviso di chiedere una consulenza sul sito “La Legge per tutti” per la modica cifra di 59,00€, avrete la risposta in 4/5 gg.

  4. suela accardi says:

    La consulenza che ho ricevuto dal suddetto sito, redatta da un avvocato, conferma che non dovevo pagare l’IMU per il 2014 se il mio comune lo prevedeva nel Regolamento valido per il 2014. In realtà persino la consulenza che ho appena ricevuto mi lascia dei dubbi interpretativi, in quanto il DL 47/2014 ha immediatamente abrogato la possibilità per i comuni di emettere un Regolamento che equiparava la casa dell’italiano AIRE alla 1a casa, quindi il Regolamento del mio comune non era più valido da subito….

    • tiziano matteucci says:

      Non saprei, nel mio Comune hanno subito annullato la delibera di esenzione IMU (aprile 2014) invocando proprio la Legge 80 in attuazione dal 2015.
      In sostanza una corsa a incassare l’IMU.

  5. suela accardi says:

    Il sito del MEF prevede 2 modifiche al DL 201/2011 art. 13 per il solo 2014:

    https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art13

    guardare la lista con le date, la 2a modifica è in vigore dal 28/5/2014, quindi tutti i Regolamenti comunali stilati sulla base del testo in vigore al 1/1/2014 devono depennare l’agevolazione per gli AIRE con effetto immediato….

  6. suela accardi says:

    Richiesta precisazione all’avvocato della mia consulenza via il sito “la legger tutti”:
    Come mai Lei pensa che al contrario per il 2014 i Regolamenti comunali redatti sulla base del DL 201/2011 nella versione 1/1/2014 restino in vigore per tutto il 2014?
    Risposta:
    perché è la legge che stabilisce che la nuova norma in vigore dal 28.5.2014 si applichi dal 2015 in poi (la nuova versione dell’articolo 13 dl 201).
    Per il 2014 vale la vecchia versione che dava facoltà ai comuni di introdurre o meno l’agevolazione.

    • tiziano matteucci says:

      “Risposta:
      perché è la legge che stabilisce che la nuova norma in vigore dal 28.5.2014 si applichi dal 2015 in poi (la nuova versione dell’articolo 13 dl 201).
      Per il 2014 vale la vecchia versione che dava facoltà ai comuni di introdurre o meno l’agevolazione.”

      Devo dire che il mio Comune introdusse l’agevolazione non al momento di entrata in vigore della legge ma solo all’inizio del 2014.

      Emettere una nuova delibera di rettifica che cancellava l’agevolazione concessa credo sia incontestabile in quanto nulla vieta di togliere una precedente concessione, tanto più che questa concessione non era mai stata utilizzata dai contribuenti.
      (ovvero: il contribuente non aveva pagato l’imposta e poi gli si chiedeva di pagare, tutto avvenne ben prima dei termini di pagamento – giugno/dicembre e quindi si ristabiliva solo il pregresso)

  7. suela accardi says:

    Io ho trovato il Regolamento IMU del mio Comune sul sito, è immutato dal 2012 in poi….Quindi l’agevolazione nel 2014 è rimasta di certo….

    Spero che la società privata che sta facendo gli accertamenti per conto del Comune tenga conto di tutto cio’

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